Il Tar della Basilicata, con la sentenza n. 357 del 24 luglio 2012, ha dato ragione alla Provincia di Matera che aveva impugnato la delibera del Consiglio regionale della Basilicata di approvazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione per l’anno scolastico 2011/12, limitatamente a quanto stabilito per le istituzioni scolastiche della Provincia. In particolare, la Provincia lamentava che la Regione avesse modificato, in sede di approvazione del Piano di dimensionamento, quanto in merito deliberato dalla medesima Provincia in sede di redazione e approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, esulando in tal modo dalle proprie competenze relative all’approvazione finale del piano regionale di dimensionamento e invadendo quelle dalla legge attribuite alla Provincia stessa e ai Comuni.
Il provvedimento impugnato, per la Provincia, risulterebbe quindi viziato per incompetenza ed eccesso di potere. E inoltre affetto da vizio di motivazione in quanto la Regione non avrebbe motivato le modifiche apportate.
Il Tar ha, in via preliminare, rilevato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire della Provincia. Inoltre, benché i provvedimenti di dimensionamento scolastico, compresi gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituiti scolastici, costituiscano espressione della potestà di autorganizzazione dell’Amministrazione regionale e sono il frutto di scelte tecnico-discrezionali, al tempo stesso, però, tali scelte non si sottraggono all’obbligo di motivazione.
Nel caso dell’atto disposto dalla Regione Basilicata, per quanto esso assuma carattere di atto programmatorio, va concretamente a determinare il dimensionamento scolastico regionale, con l’indicazione degli istituti scolastici da accorpare, assumendo un contenuto precettivo e autoritativo specifico e diretto.
Non può pertanto essere qualificato atto generale al fine di esimerlo dall’obbligo motivazionale.
La motivazione, seppure non debba essere analitica, deve comunque indicare i motivi per cui è stata preferita una data soluzione, soprattutto quando le possibili alternative siano specifiche e provengono, come nel caso di specie, da enti locali di entità territoriale minore, quali il Comune e la Provincia.
“La scelta di dimensionamento scolastico – conclude la sentenza – si pone difatti quale processo decisionale nel quale convergono gli interessi dei vari enti locali interessati, secondo un principio di leale collaborazione fra enti. Nel caso di specie, quindi, la Regione avrebbe dovuto dar conto della proposta formulata dalla Provincia e, in particolare, di quanto indicato nel Piano provinciale di dimensionamento, formulato con la partecipazione dei Comuni interessati all’esito di un articolato procedimento, e riportare le motivazioni per cui aveva inteso disattenderla”.