Il ricorso interviene solo sulle regole che hanno portato a stilare le graduatorie per l’accesso alle scuole di specializzazione medica, con riguardo al provvedimento – di cui si chiede l’annullamento «previa sospensione dell’efficacia» – con il quale il sistema informatico del portale Universitaly (gestito dal Cineca per conto del Miur) non consente, nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per essere ammessi alle scuole , di poter continuare a rimanere nelle «specifiche graduatorie di Scuola» da cui non si è decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa.
In particolare l’aspirante specializzando si è visto “costretto” ad accettare in base alle regole della graduatoria una scuola che non era quella indicata come “preferita”, ma come seconda scelta e la cui graduatoria è scorsa più veloce dell’altra. Le regole fissate dal Miur prevedono però che un’eventuale scelta fa decadere le altre opzioni e non permette di aspettare l’esito delle altre graduatorie.
Da qui la decisione di fare ricorso.
Il Tar, spiegano i legali, «si è pronunciato sul ricorso valutandone anche la fondatezza per la violazione dei decreti ministeriali in materia».
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