Poi quel ricorso è stato presentato, rivendicando la mancata applicazione della legge n. 133/2008 per quanto attiene il riordino delle classi di concorso che rende gli insegnamenti di A047 (matematica al biennio dei licei scientifici) e A049 (matematica e fisica nei licei scientifici), classe di concorso atipiche, generando grossi problemi didattici e amministrativi soprattutto per i docenti di A049 a tutto vantaggio della classe di concorso A047. Il ricorso che era stato presentato tempestivamente al Tar Lazio, nel mese di maggio, è seguito dall’avv. Domenico Naso, che era stato interpellato dalla nostra redazione.
In quell’occasione l’avvocato ci aveva fatto notare che la circolare ministeriale n. 34/2014, è illegittima nella parte delle tabelle di confluenza degli insegnamenti in quanto si contrappongono al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, attualmente in vigore, e che disciplina l’assegnazione delle classi di concorso alle varie classi dei vari licei.
Tale ricorso che vede schierati i docenti A049 a difesa del loro diritti, sta avendo adesso i suoi sviluppi. Infatti il Tar del Lazio si è riunito il 3 Luglio in camera di consiglio ed ha accolto la richiesta dei ricorrenti (docenti A049) emettendo una “ORDINANZA CAUTELARE” che dichiara sospese le C.M. n. 34 e relative tabelle di atipicità A047/A049 (nota 3119) in attesa di discuterne il 9/10/2014. Inoltre il TAR del Lazio ha anche condannato il MIUR al pagamento delle spese. Riportiamo in questo link il provvedimento del TAR Lazio http://www.giustizia-
In sintesi le motivazioni che hanno spinto a questa sospensione in via cautelare sono : “non è più consentito di ritenere quale valida giustificazione alla disposizione normativa sub secondaria di cui alla circolare n. 34 del 2014 l’imminenza dell’avvio dell’a.s. 2014/2015, dal momento che tale giustificazione è stata adoperata da sei anni per ovviare al disposto normativo primario, come rilevato nei precedenti citati; Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall’art. 55 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 per l’accoglimento dell’istanza cautelare, dal momento che la confluenza di più classi di materia in una unica classe produce ricadute in termini di occupazione dei docenti abilitati in quella/e classe/i di materie che nel caso è la A049″.
Purtroppo c’è da dire che questa sospensione cautelare arriva a giochi ormai chiusi ed ad organici ormai fatti. Fra pochi giorni, con le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie la partita degli organici per i docenti di ruolo sarà chiusa ed archiviata.
In buona sostanza il danno è stato fatto, violando presumibilmente le norme che regolano le assegnazioni delle classi di concorso alle varie classi dei vari licei. Con questa sospensione in via cautelare si prevede un effetto a catena di diffide agli ambiti territoriali affinché applichino questo dispositivo giudiziario. Sicuramente questa ordinanza avrà degli sviluppi che andranno nella direzione di mettere fine alle norme transitorie e di fare approvare al più presto, ma ormai dall’anno 2015/2016, un regolamento definitivo di riordino delle classi di concorso.
Per quest’anno il Miur rischia seriamente di pagare i danni procurati ai ricorrenti, che potrebbero vedersi riconosciuti i propri diritti nel dibattimento del ricorso che è fissato il 9 ottobre 2014.
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