Il Tar ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto pochi giorni fa la didattica a distanza in tutte le scuole per due settimane, a seguito delle criticità legate alla pandemia da Covid-19, aprendo di fatto le scuole già da martedì 11 gennaio: il Tribunale campano ha accolto l’istanza cautelare, dicendo sì al ricorso presentato da alcuni genitori rappresentati dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci, e sospendendo dunque il provvedimento della Regione perchè, ha scritto nel decreto, “non risulta alcun ‘focolaio’ né alcun rischio specificatamente riferito alla popolazione scolastica”. Il Tar ha anche fissato la trattazione per martedì 8 febbraio.
Le prime reazioni
Secondo l’ex ministra Lucia Azzolina, “se si lascia tutto aperto tranne le scuole, chiaramente il Tar dà ragione ai genitori. D’altra parte Vincenzo De Luca non è legibus solutus“, quindi anche lui deve rispondere alle leggi dello Stato.
Anche le associazioni “No Dad” e “Si torna a scuola” hanno espresso il loro consenso per la decisione presa dal Tar.
Le motivazioni contenute nel decreto del Tar
Nel decreto, i giudici amministrativi sostengono che “il solo fatto dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica, e peraltro neppure certo, è la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale“.
Il Tar ha poi evidenziato che i sindaci e i governatori per legge – approvata recentemente attraverso il decreto legge numero 111 del 6 agosto 2021, convertito in legge il 24 settembre 2021 – non hanno il potere di chiudere le scuole se non in presenza di una “zona rossa”; inoltre, sempre riferendosi a quella norma, la chiusura degli istituti può riguardare singoli territori e singoli istituti.
Il Tribunale campano ha inoltre evidenziato che il governo centrale aveva già emanato un provvedimento con il quale ha adottato misure tese a contrastare l’emergenza sanitaria in ambito scolastico adottando regole più stringenti per il covid: è il medesimo decreto con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni (decreto numero 1 del 7 gennaio scorso).
Il ricorso parallelo
La decisione, presa dalla quinta sezione del Tar Campania, è una risposta, rapidissima e positiva, anche all’iniziativa parallela dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato della sede di Napoli, che ha anch’essa deciso di impugnare al medesimo Tar l’ordinanza con la quale la Regione ha deciso il rinvio dell’apertura delle scuole in presenza a causa della pandemia.
In pratica, quindi, anche la richiesta di istanza cautelare prodotta dal Governo è stata per il momento accolta.
Le ragioni della difesa
Il via libera all’istanza cautelare vanifica quindi il blocco della didattica in presenza, a seguito dello scenario espresso dalla Regione Campania che aveva fatto riferimento alla definizione della Cabina di Regia Nazionale che aveva parlato di una situazione “della massima gravità (numero 4)” e un indice di ospedalizzazioni “in assenza di immediate e drastiche misure”, con possibile saturazione dei posti letto entro 30 giorni a partire dal 7 gennaio.
L’ordinanza, è stato spiegato dai legali della Giunta De Luca, ha tenuto conto anche della diffusione straordinaria della variante Omicron, dei focolai registrati prima della chiusura natalizia nelle fasce della popolazione giovanile e dell’impossibilità di poter eseguire i tracciamenti.
La Regione Campania, negli atti integrativi depositati al Tar, aveva anche ricordato la limitata percentuale di alunni vaccinati nella scuola primaria e secondaria di primo grado e che l’unica misura di prevenzione contro il virus resta il vaccino.
Una linea che, però, non ha convinto i giudici del Tribunale amministrativo della Regione Campania.