Ogni anno arrivati al termine delle lezioni e fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno, alcuni Ds fanno degli strani ordini di servizio ufficiosi.
Si tratta di imporre ai docenti la presenza a scuola fino al 30 giugno con obbligo di firma, altri Ds oltre la presenza danno dei compiti da svolgere ai docenti.
Per esempio in una scuola secondaria di primo grado, la Dirigente Scolastica che ha tanti anni di servizio alle spalle, avrebbe assegnato a tre docenti non impegnati nell’esame di Stato del termine del primo ciclo, il compito di raccogliere tutti i programmi, le relazioni finali e registri cartacei, di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo.
Un’altra dirigente scolastica avrebbe chiesto ai docenti di Italiano e latino di catalogare i libri della biblioteca della scuola e ai docenti di matematica e fisica di sistemare il laboratorio di fisica, tutto questo fino al 30 giugno, obbligatoriamente e senza nessun compenso accessorio.
Abbiamo già parlato in un nostro recente articolo, di un Dirigente scolastico che ha incaricato i professori assunti sull’organico di potenziamento attraverso la fase C del piano di assunzioni della cosiddetta Buona Scuola per valutare le istanze per l’aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia dei docenti precari.
Bisogna sapere che si tratta di ordini di servizio illegittimi, se poi non vengono ufficializzati non “devono” essere eseguiti. Se invece ci fosse un atto esplicito per cui il Ds richiede la presenza obbligatoria dei docenti a scuola fino al 30 giugno con obbligo di firma e di prestazione dell’orario del servizio, allora è il caso di sollecitare l’intervento unitario dei sindacati territoriali.
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009. In particolare nel comma 4 del su citato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Inoltre è utile sapere che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.28 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Quanto la scuola finisce cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è assurdo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.
Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività fosse stato votato dal Collegio dei docenti l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente, sarebbe un comportamento antisindacale che non mancherebbe di avere le sue giuste conseguenze.
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