Il Testo unico sull’apprendistato in Gazzetta Ufficiale
Entrerà in vigore il 25 ottobre prossimo il testo unico sull’apprendistato (Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011.
Il Decreto attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Le tipologie di contratto previsti sono tre:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto riguarda la prima tipologia, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
Possono essere, invece, assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Infine, possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonchè per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Anche in questo caso, per soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.