Categorie: Graduatorie

Il Tfa non scioglie la riserva per le Gae

È indirizzata agli Uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali provinciali la nota prot. n. 7213 del 17 luglio 2014 con la quale il Miur fornisce chiarimenti in merito allo scioglimento della riserva per le Graduatorie ad Esaurimento.

In particolare, da più parti è giunta la segnalazione dell’impossibilità di sciogliere on-line la riserva per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno conseguito l’abilitazione al termine della frequenza del Tirocinio Formativo Attivo.

“Il Tfa, istituito con D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non è mai stato titolo di accesso alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento)”, ha sottolineato il Ministero.

“Si ritiene opportuno chiarire – continua il Miur – che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti il cui titolo di abilitazione conseguito coincida con la causale a suo tempo inserita all’atto di iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti”.

Quindi, il Tfa non è titolo di accesso e non consente lo scioglimento della riserva on-line, così come non lo consentono i Percorsi Abilitanti Speciali e i nuovi percorsi che abilitano per la classe di concorso A077.

Quanto riportato nella nota prot. n. 4960 del 15 giugno 2011, più volte richiamata nelle suddette segnalazioni (“Gli aspiranti, certamente in numero residuale, che si trovino a dover sciogliere riserve relative a titoli di accesso diversi da quelli sopraelencati dovranno pertanto rivolgersi all’ufficio scolastico provinciale competente per la gestione della domanda“), deve riferirsi a vecchi titoli di accesso alle graduatorie permanenti, i cui codici non sono stati storicizzati nel sistema informativo (per esempio, vecchi concorsi per titoli ed esami, sessioni riservate di abilitazione, ecc.), la cui correzione è devoluta agli uffici scolastici territoriali.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai docenti di cui all´art. 17 comma 15 del D.M. 249/2010, contenute nel D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 all´art. 6 commi 2 e 3. Tali disposizioni si riferiscono a quegli agli aspiranti che:
– hanno superato l´esame di ammissione alle SSIS;
– si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza;
– si sono iscritti a suo tempo nelle GaE con riserva per la medesima classe di concorso;
– conseguono l´abilitazione attraverso il TFA per la classe di concorso per la quale era stata effettuata l´iscrizione.

Lara La Gatta

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