Nell’emanare delle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo nel 2011 ha sostanzialmente modificato i termini di pagamento del TFS, soprattutto nelle ipotesi di dimissioni e licenziamento. I termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sono stati modificati dal comma 22 dell’art.1 del D.L. n. 138 del 13/8/ 2011, convertito in L. n. 148 del 14/11/2011. Le norme prevedono che – a partire dall’Agosto 2011- la liquidazione dei TFS/TFR è così articolata: 1. Entro 105 gg. dalla data di cessazione (3 mesi + 15 giorni), per i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. 2. Non prima di 270 gg. dalla cessazione ed entro i successivi tre mesi (6 mesi + 3 mesi): per le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età; per collocamento a riposo d’ufficio o a domanda degli interessati a causa del raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici; estinzione del rapporto a tempo determinato al termine finale fissato dal contratto. Superato il periodo di 270 gg. sono dovuti gli interessi di mora. 3. Non prima di ventiquattro mesi ed entro i successivi tre mesi (24 mesi + 3 mesi), nei casi di cessazione dal servizio per: dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione dall’impiego, etc. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Superati questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il tasso degli interessi legali di mora (“per le transazioni commerciali”) è stato innalzato dal 7% all’8% (vedi D.L. 9/11/2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali modificando, tra gli altri, l’art. 2 del D.L. 9/10/2002, n. 231) cui va aggiunto il tasso di riferimento fissato di volta in volta dal Ministero dell’Economia. Ricordiamo che Il MIUR con una circolare dell’11/3/13 per la Lombardia ha precisato il parere dell’avvocatura distrettuale di Milano “sull’esercizio del diritto di rivalsa dell’ex Inpdap avverso le istituzioni scolastiche che hanno causato ritardo nel pagamento TFR”. Come poi è noto a tutti, la Legge n. 122 del 30/07/2010 prevede le modalità di RATEIZZAZIONE del TFS/TFR in questi termini: A) un unico importo se pari o inferiore a € 90.000; B) due importi annuali se l’ammontare complessivo è superiore a € 90.000 ma inferiore a € 150.000: il primo importo di € 90.000 e il resto come secondo importo; C) tre importi annuali se l’ammontare è pari o superiore a € 150.000 ( primo importo € 90.000, secondo € 60.000, col terzo importo il residuo). Queste modalità di pagamento subiranno delle variazioni per effetto della Legge di Stabilità dal primo gennaio 2014.