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Il Tfs e la trattenuta del 2,50%

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In sostanza è stata ripristinata la “buonuscita” anche per i periodi successivi al 1/1/2011 per il TFS ai dipendenti pubblici, compreso il personale della scuola. Pertanto la buonuscita sarà “riliquidata” secondo le norme precedenti. L’Inps, a firma del drettore generale Nori, riprende il messaggio 157/2012 del Mef del giorno prima e – in merito alla sentenza della Corte -, per il punto 4) precisa che proprio in seguito al Dl.vo non si deve provvedere al recupero del 2,5% della trattenuta stipendiale attivata dal 1/01/2010 e di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane.
La materia è stata trattata in modo chiaro nel sito www.pensioniscuola.it di Michele Napoli. Per l’anzianità pensionistica vige la norma dell’arrotondamento ad anni interi: i giorni residui (anche solo 1) si arrotondano a mese intero; i mesi residui se sono almeno 7 si arrotondano ad un anno e fino a 6 non producono alcun effetto annuale. In pratica si azzerano. Esempio: anni 37, mesi 6 e gg 5 risultano uguali ad anni 37 e mesi 7 e pertanto si considerano 38 anni totali. Invece: anni 37, mesi 5 e gg 27 sono considerati uguali ad anni 37 e mesi 6 e si devono considerare 37 anni in totale. Fino al 2010 l’arrotondamento veniva fatto al momento della cessazione e quindi al 31 agosto. Con l’entrata in vigore del comma 10 dell’art. 12 del decreto 78/10, l’arrotondamento si doveva fare non più al 31 agosto, bensì al 31 dicembre. Per i pensionati 2011 e 2012 la buonuscita sarà riliquidata con arrotondamento al 31 agosto dell’anno di cessazione.
“Per superare la sentenza, il Governo ha pensato di non abrogare la trattenuta, ma di ripristinare la normativa vigente fino al 31/12/2010; si tratterebbe di abrogare le norme introdotte dalla legge 122 e di tornare alla vecchia buonuscita anche per le anzianità posteriori al 31/12/2010. Il governo insomma ha sanato il prelievo che la consulta aveva dichiarato illegittimo. Con riferimento ai processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del predetto contributo previdenziale, il decreto legge precisa che si estingueranno di diritto. Le sentenze eventualmente emesse che hanno accolto le richieste di restituzione della ritenuta del 2,50%, operata sugli stipendi mensili a decorrere dal 1° gennaio 2011, resteranno quindi prive di effetti, fatta eccezione per quelle passate in giudicato”.
Quanto ai TFS liquidati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge secondo le norme del Tfr, dovranno essere riliquidati d’ufficio in riferimento alle norme del “vecchio” decreto n. 1032 del 1973. Non si provvederà, invece, al recupero a carico del dipendente di eventuali somme già erogate in eccedenza, in conseguenza dell’applicazione delle norme che regolano il Tfr, trattamento che in casi particolari può essere stato più favorevole rispetto a quello del TFS. Il messaggio informativo n. 157/2012 del Mef, a firma del dirigente Roberta Lotti, ripete testualmente: “Per quanto riguarda il punto 4), è intervenuto il D.L.vo 187/2012 (…) pertanto non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza”.
Ma la stessa sentenza della Corte Costituzionale aveva dichiarato anticostituzionali i prelievi introdotti da Tremonti sulle retribuzioni e indennità degli “alti papaveri e della magistratura” per la parte che superava determinati tetti piuttosto elevati. Nei loro confronti il Governo Monti non ha deliberato nulla e pertanto l’Amministrazione provvederà al rimborso disposto dal Mef. Come al solito i ricchi non pagano mai.