Al momento, sulla ipotesi del CCNI riguardante la mobilità per l’anno scolastico 2014/2015, firmata il 17 dicembre 2013,e precisamente nella tabella di valutazione titoli ai fini dei trasferimenti a domanda o d’ufficio e in quella per la mobilità professionale, non ci sono modifiche significative rispetto al testo dello scorso anno.
L’unica novità che troviamo in queste tabelle è quella del punto F, dove viene introdotta per la prima volta la valutazione di 5 punti per chi è in possesso, oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo richiesto, del diploma rilasciato dalle accademie di belle arti o dai conservatori di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31 dicembre 2012 come previsto dalla legge n. 228/2012.
Oltre a questa novità potrebbe essercene, cioè quella di concedere per la prima volta un punteggio a chi è in possesso del titolo Clil. Cosa è il titolo Clil?
Il titolo Clil, acronimo della locuzione inglese Content and Language Integrated Learning, consente l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nella scuola secondaria di secondo grado.
Bisogna sapere che in seno alla riforma del secondo ciclo d’istruzione il DPR n. 89/2010 dispose all’art. 10 commi 5 e 6 che nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado venisse impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
In seguito, il D.M. 249/2010, stabilì, all’art.14, che le Università potessero organizzare corsi di perfezionamento indirizzati a docenti abilitati e con competenze nella lingua straniera almeno di livello C1, per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Tali corsi, rivolti a docenti abilitati per la scuola secondaria di secondo grado, servono ad acquisire un titolo di almeno 60 crediti formativi equiparabili a 1.500 ore di formazione, comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari (CFU). Adesso tenendo conto di quanto appena detto, nella premessa dell’ipotesi di contratto sulla mobilità per l’anno scolastico 2014/2015 è scritto che le parti concordano sull’opportunità di prevedere un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera a seguito della frequenza di corsi Clil.
È facile prevedere che, vista la tipologia del titolo, tale certificazione venga valutata alla stessa stregua dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati.
Quindi se le parti concorderanno di assegnare una valutazione in punteggio al titolo Clil, questo con ogni probabilità dovrà valere un solo punto, cosi come è per i corsi di perfezionamento e i master.