Il tormentone di settembre: l’assegnazione dei docenti alle classi

 

E’ il tormentone di ogni inizio d’anno scolastico. Tutti i docenti si chiedono quali e, in alcuni casi,  quante classi avranno, se otterranno nuovamente i loro vecchi alunni o se ci saranno modifiche sostanziali.
E’ una questione controversa, oggetto di parecchi contenziosi, sulla quale da tempo si cerca di fare chiarezza, distinguendo tra la normativa del caso e quanto è invece affidato alla discrezionalità del capo d’istituto.
Innanzitutto la normativa: l’assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico (art.  396 D.L.vo 297/94), che esercita i poteri di gestione ed organizzazione previsti dall’art. 25 del Dlgs 165/01, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto (art. 10 del D.L.vo 297/94) e delle proposte del collegio dei docenti (art. 7 D.L.vo 297/94) in applicazione di detti criteri del Consiglio.
La procedura dell’assegnazione dei docenti alle classi deve essere, dunque, la seguente. Una volta fissati dal consiglio d’Istituto i criteri generali, il dirigente convoca il Collegio dei docenti che è tenuto a fornire al dirigente un parere per l’applicazione della delibera del Consiglio (art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94).
Attenzione però: la delibera delle proposte del Collegio non è vincolante per il dirigente scolastico, che tuttavia, per correttezza e buona fede,all’atto della decisione del Collegio ha il dovere di esplicitare il suo eventuale dissenso. Se il ds non esprime il suo dissenso, si presupporrà una sorta di tacito assenso alla delibera del Collegio, da  parte del dirigente stesso.
A questo punto, sentiti rispettivamente criteri e pareri dei due organi collegiali, il dirigente scolastico ha l’obbligo di dare corso ai provvedimenti attuativi. Ricordiamo che, se il dirigente non applica i criteri fissati dal consiglio di Circolo o di Istituto e non tiene conto del parere espresso dal Collegio dei Docenti, il suo atto di assegnazione alle classi è nullo (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).
Il ds è tenuto a decidere in base a vari aspetti, di cui il principale è quello didattico.
E’ evidente che, in un’ottica di interesse generale, quale dovrebbe essere quella di un preside,  bisognerebbe assegnare la persona più adatta ad insegnare una certa materia in una certa classe, con tutte le sue specificità. Il criterio fondamentale è quasi sempre quello della continuità didattica, perchè è interesse degli alunni avere il medesimo insegnante nel ciclo che stanno frequentando.
Ma anche questo, che va bene certamente nelle linee generali, non può essere valido in tutti i casi, per esempio, in caso di incompatibilità del Docente con la classe o una specifica e circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte dello stesso Docente. 
Gli insegnanti, infatti, possono avere valide motivazioni  per cambiare classi, sezione o indirizzo o tipo di attività. Bisogna dunque conciliare il principio della continuità didattica con quello delle esigenze personali dei professori, in particolare nel caso che si formino nuovi classi o si liberino posti in quelle che ci sono già (ad es. per trasferimento o per pensionamento del docente che vi ha insegnato l’anno prima).
Il dirigente, inoltre, nella sua difficile opera di mediazione, oltre alla continuità didattica e alle esigenze personali, dovrà certamente tenere conto dell’anzianità di servizio e delle competenze professionali dei singoli docenti.
Resta comunque un criterio fondamentale e imprescindibile, indicato quasi sempre dal Consiglio d’Istituto, al quale purtroppo frequentemente non si bada, obbedendo alla meschina logica di giochi interni e opportunistici: la tutela dei diritti e dei bisogni degli studenti. Il Dirigente abile sarà colui che sceglierà la soluzione che limiti al minimo il movimento dei docenti da una classe all’altra o da un corso all’altro, salvaguardando così, oltre ai diritti dei docenti, anche gli intoccabili diritti degli studenti. che la scuola troppo spesso dimentica.
In sintesi: il Ds deve assolutamente tenere in considerazione i criteri del Consiglio d’Istituto e il parere del Collegio dei docenti. È possibile a tal fine fare richiesta motivata ai sensi della L. 241/90 di accesso alla delibera del Consiglio dalla quale il capo d’istituto potrà  discostarsi solo in casi eccezionali e motivatamente.
Ma, fatto salvo ciò, l’assegnazione delle classi ai singoli docenti non comporta la necessità di una motivazione precisa, se non quella del buon senso e della considerazione armonica di tutti i suddetti fattori,  trattandosi di un atto, secondo molti, ormai rimesso al potere organizzatorio del Preside.
Sic dicitur. Speriamo solo allora di essere, dal primo settembre, in mani sagge.

 

Silvana La Porta

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