Categorie: Mobilità

Il trasferimento dei docenti può essere congiunto su più province?

È la domanda che spesso viene rivolta al proprio consulente di fiducia: “Oltre il trasferimento nella provincia di titolarità, il docente può scegliere di fare congiuntamente il trasferimento per un’altra provincia?”.
La risposta è affermativa, e la norma di riferimento che la supporta è l’art. 8 dell’O.M. 4 del 24 febbraio 2015. Le regole cambiano se il docente è titolare nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, rispetto ad un docente titolare alla secondaria di secondo grado. Infatti al comma 1 del su citato art.8 si parla di docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione provinciale, e si spiega che questi possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe.
Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
Quindi, ad esempio, un docente titolare alla primaria a Firenze, può chiedere congiuntamente il trasferimento per la provincia di Firenze, ma può anche presentare l’istanza di trasferimento interprovinciale ad esempio a Cosenza. Tra le due istanze ha precedenza, nel caso di ottenimento del trasferimento, quella interprovinciale. Per i docenti titolari nelle scuole di secondo grado la norma è diversa, infatti per costoro si applica il comma 2 dell’art. 8 dell’O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015, in cui si spiega che possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un’unica domanda di trasferimento.
In questo caso non si tratta di fare domanda congiunta, come nel caso precedente, ma in un’unica domanda di trasferimento si richiede il trasferimento provinciale e interprovinciale fino ad un massimo di 15 province da elencare secondo un ordine di preferenza.

Lucio Ficara

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