E’ ancora previsto nella scuola il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale?
Si tratta di una questione non chiarissima che merita di essere approfondita.
Mentre per quanto riguarda il personale docente la procedura è espressamente disciplinata dall’art. 468, per quanto attiene al personale Ata l’art. 567 del D.lgs n. 297/94, fa riferimento all’art. 32 del Dpr 10.1.1957 n.3 (Testo Unico del pubblico impiego).
Com’è noto, però, a seguito dell’approvazione del nuovo Testo, tale disposizione è stata formalmente abrogata.
C’è inoltre da dire che ormai da tempo i rapporti di pubblico impiego sono disciplinati dal contratto e- nel caso della scuola- è stata esclusa dai vari CCNL succedutisi nel tempo l’applicabilità “di tutte le norme generali e del pubblico impiego”.
Il Ministero, con Nota del 28 settembre 2001 prot. 477 ha ricordato l’abrogazione dell’art 32 TU n.3/57 e dell’art 567 TU 297/94, che disciplinavano il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA.
Si legge nella nota: “Gli art. 72 e l’allegato A di cui all’articolo 71 1° comma fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato l’articolo 32 del D. P. R. 10.1.1957 n.3 cui fa rinvio l’articolo 567 del D.Lvo 16.4. 1994 n. 297, che disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA.
Su quanto sopra si richiama l’attenzione delle SS.LL. atteso che è stato segnalato che vengono ancora adottati provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale di personale ATA, pur essendo stato abrogato tale istituto”.
La giurisprudenza ha da tempo chiaritocheil trasferimento d’ufficio, per ragioni d’incompatibilità ambientale, non ha carattere disciplinare, ma è una misura adottata in caso di oggettiva tensione tra il dipendente e le varie componenti scolastiche dell’Istituto d’appartenenza.
Detto questo, ci si interroga se sia possibile per l’Amministrazione intervenire in quelle situazioni in cui sia necessario far cessare comportamenti lesivi del prestigio e della funzionalità dell’Ufficio cui il dipendente è addetto.
Il problema- come si è visto- riguarda sostanzialmente il personale Ata, attesa l’avvenuta abrogazione dell’art. 32 del DPR n.3/1957.
Nonostante tale abrogazione, però, la giurisprudenza non è affatto convinta dell’impossibilità di trasferire ugualmente il dipendente che si trova in una situazione conflittuale.
Se ad esempio il Tribunale di Trani (sentenza n. 1714/12 del 26/03/2012) e più recentemente il Tribunale di Crotone (sentenza del 18.6.2020) hanno ritenuto illegittimi i trasferimenti per incompatibilità ambientale, non mancano pronunce di senso opposto.
Il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione infatti si sono mostrati di diverso avviso.
E’ stato osservato che la regolazione del rapporto di pubblico impiego sulla base del codice civile comporta l’applicazione dell’art. 2103 c.c. che vieta il trasferimento del dipendente “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
In questo caso, sarà onere dell’Amministrazione dimostrare in giudizio la sussistenza di tali ragioni, idonee a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale.
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