Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo.
Ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):
Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.
Il TFR è una valutazione individuale ed è opportuno contemperare l’esigenza di avere uno stipendio più alto con i possibili effetti fiscali:
Il decreto legge 4/2019, convertito in L. n. 26 del 28 marzo 2019, contiene una misura molto attesa dai dipendenti pubblici: l’anticipo del TFR/TFS.
Infatti, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli statali devono attendere diversi mesi (da un minimo di 105 giorni a un massimo di 24 mesi) prima di ricevere la buonuscita.
Sarà consentito a chi usufruisce di quota 100 o accede ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati, una volta ottenuta la certificazione dall’ente erogatore, di avvalersi dell’anticipazione del TFR o TFS.
L’importo finanziabile è pari a 45.000 euro ovvero all’importo spettante nel caso in cui l’indennità di fine servizio sia di importo inferiore.
Perché la misura sia però attiva, sono ancora necessari alcuni passaggi.
A inizio luglio il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha annunciato di aver varato il decreto che regolerà l’erogazione anticipata della buonuscita dei dipendenti pubblici sotto forma di prestito da parte delle banche.
Lo schema è stato inviato al Garante per la protezione dei dati personali privacy e al Garante su mercato e concorrenza, che devono dare il via libera. È anche atteso il parere del Consiglio di Stato.
Dopodiché, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno stipulare l’accordo previsto dal D.L. 4/2019 e sarà noto l’elenco delle banche convenzionate.
Sui tempi, come già scritto, non si sa ancora nulla di preciso.
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