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Il trattamento di fine servizio (TFS) per il personale della scuola

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1 – PREMESSA

Il trattamento di fine servizio è un elemento retributivo che viene corrisposto una tantum alla conclusione del rapporto di lavoro del dipendente della Pubblica amministrazione. Questo emolumento è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032
Tale emolumento viene erogato dall’INPS  (gestione ex INPDAP); esso (emolumento) è corrisposto automaticamente, senza che il lavoratore interessato presenti particolari istanze per accedervi.
Ad alimentare il Fondo che erogherà il presente emolumento, alla fine del servizio di ogni dipendente pubblico, sono i versamenti della Pubblica Amministrazione dalla quale ciascun dipendente appartiene, in ragione del 7,10%, ed in ragione del 2,50 a carico del dipendente, entrambe le percentuali sono calcolate sulla base imponibile dell’80%  delle voci stipendiali utili

2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL TFS

Come si è detto sopra, hanno diritto al TFS tutti i dipendenti pubblici, i quali, ai fini del computo di tale indennità, si dividono in personale contrattualizzato e personale non contrattualizzato: al primo il TFS è corrisposto se il dipendente è stato assunto prima del 1° gennaio 2001, mentre al personale assunto con contratto a tempo indeterminato successivamente a tale data, ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999, è dovuto il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di cui alla legge 29 maggio 1982, n. n. 297 (a tale categoria appartengono i dipendenti civili e militari dello Stato, compreso, quindi, il personale della scuola);  mentre al secondo, il TFS verrà corrisposto indipendentemente dalla data di assunzione (di quest’ultimo personale qui non si dirà).

3 – CALCOLO DEL TFS E DEL TFR

a – Calcolo del TFS

La presente indennità si ottiene: moltiplicando 1/12 dell’80% del della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la
13a mensilità – percepita alla cessazione del servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge. Per il personale della scuola, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 87, la quale  (legge) ha stabilito che nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita andava computata anche una quota dell’indennità integrativa speciale pari, per il personale della scuola, al 60% di quella in godimento all’atto della cessazione dal servizio.
Si considera come anno intero a questi fini la frazione superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non si considera.

Si presenta il seguente esempio:
Per uno stipendio lordo di € 2.000 con 40 anni di servizio il calcolo sarà:

  • 2.000  (retribuzione contributiva annua lorda) x 80%  = 1.600;
  • 600 x 40  (anni di servizio) = 64.000;
  • 64.000 x 13 (mensilità in ciascun anno) = 832.000;
  • 832.000 : 12 (mesi dell’anno) = 69.333 (importo del TFS).

B – Calcolo del TFR

Mentre il TFS viene calcolato sulla retribuzione percepita alla cessazione del servizio, il TFR si calcola sugli elementi fissi dovuti per ogni anno dell’attività lavorativa del dipendente diviso (-) 13,5 e  le quote così calcolate sono annualmente incrementate su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con un tasso in misura fissa dell’1,5% e dal 75% dell’aumento dell‘indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese dicembre dell’anno precedente, esclutendo dall’incremento la retribuzione dell’anno in corso

Si presenta il seguente esempio:
Un dipendente pubblico all’anno x ha maturato un accantonamento di TFR pari ad € 30.000 e nello stesso anno ha percepito emolumenti (elementi fissi) per € 8.000; il calcolo della presente indennità  per aggiornarla al 31 dicembre dell’anno x sarà:

  • Retribuzione dell’anno x € 8.000 : 13,5 = € 592,59;
  •  Rivalutazione dell’accantonamento degli anni precedenti 30.000 x coefficiente a dicembre dell’anno x-1 2,706719% = € 8,12
  • 30.000 + 592,59 + 8,12 = 30.600,71 (accantonamento a dicembre dell’anno x).

L’appena rappresentato calcolo viene eseguito  ogni anno fino all’ultimo anno di servizio del singolo dipendente.
È opportuno dire che, mentre, come si è detto sopra, il fondo del TFS viene alimentato con versamenti in concorso tra datore di lavoro e lavoratore, il fondo del TFR viene alimentato con versamenti del solo datore di lavoro..
Entrambe le indennità di fine lavoro fin qui dette sono assoggettate all’imposta sui redditi (IRPeF) secondo il calcolo cosiddetto della tassazione separata.

4 – TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL TFS

L’art. 12, co. 7, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. prevede che le modalità di pagamento dell’indennità di buonuscita sono stabilite come segue:

  • in un unico importo annuale, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo). La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
  • in tre importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all’importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

5 – RISCATTI

Possono essere riscattati, e quindi considerati utili, i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, come, per esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari.

Questo, in sintesi, quanto bisogna conoscere sull’indennità in discorso (TFS).

Salvatore Freni