La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione).
Rappresenta la sintesi in termini economici fra le obbligazioni che sottostanno al rapporto di lavoro.
Nel comparare l’entità della retribuzione non si tiene solo conto degli aspetti oggettivi dell’attività di lavoro, qualità e quantità della prestazione, ma anche degli aspetti soggettivi, riferiti alle situazioni proprie e familiari del lavoratore.
La “busta-paga/cedolino” rileva le competenze fondamentali in ognuna delle quali è riconoscibile:
In data 6 dicembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021, lasciando invariata la struttura della retribuzione.
Il contratto, che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato regola alcuni aspetti del trattamento economico.
La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed ATA appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 503/92, anche gli emolumenti relativi al trattamento accessorio concorrono a determinare la quota di pensione con riferimento alla lettera b) dello stesso art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 503/92.
Le competenze di cui sopra aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
Per quanto concerne la progressione di carriera, essa è prevista su sei fasce stipendiali in base all’anzianità di servizio (art. 2 del CCNL 4/8/2011):
I^fascia 0-8 anni – II^fascia 9-14 anni – III^ fascia 15-20 anni – IV^ fascia 21-27 anni – V^ fascia 28-34 anni – VI^ fascia da 35. Il passaggio tra una posizione e l’altra è acquisito al termine dei periodi sopra riportati, accertato l’assolvimento di tutti gli obblighi inerenti la funzione; non richiesto il requisito dell’effettuazione di ore obbligatorie di aggiornamento per conseguire detto passaggio stipendiale.
Il servizio s’intende reso utilmente, quando il dipendente non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive che implicano la sospensione dal servizio.
In caso di sospensione dal servizio il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
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