Assumere un docente precario per diversi anni, magari sempre nello stesso istituto, potrebbe costare caro al ministero dell’Istruzione. Secondo il Tribunale di Alba assumere degli insegnanti precari per più anni consecutivi senza corrispondergli le mensilità estive non è infatti lecito: ciò perché, ha spiegato giudice del lavoro, Marco Bottallo, esprimendosi in tal modo su alcuni docenti precari ‘storici’ della provincia di Cuneo, risultano “illegittime le sequenze dei contratti” a tempo determinato stipulati da un lavoratore nella stessa azienda: pertanto i docenti vanno risarciti per tutti i mesi rimasti disoccupati, con una quota pari a quella che avrebbe percepito “se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato“. Nella sentenza i giudici regionali hanno fissato “la data del 28 gennaio 2011 per l’accertamento di quanto effettivamente spetta ad ogni singolo ricorrente lasciando aperta la possibilità per le parti di raggiungere un accordo transattivo“.
Il ricorso, che riguarda anche alcune altre decine di docenti di vecchia data, puntava a dimostrare “l’illegittimità del comportamento del Miur – sostiene la Gilda degli insegnanti di Cuneo, il sindacato che ha condotto l’azione legale – nel continuare ad assumere per più anni lo stesso docente senza che il rapporto di lavoro si trasformi da tempo determinato a indeterminato” e “non consentendo ai docenti né la regolare progressione stipendiale né – nella maggior parte dei casi – la copertura economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno“.
In base a quanto riferito dalla Gilda locale, quanto espresso dal giudice del lavoro confermerebbe in pieno “l’anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella scuola pubblica italiana, quella cioè di un ‘datore di lavoro’, il Miur, che continua pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga, talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti“.
I docenti precari, comunque, è bene ricordare che difficilmente potranno ottenere, dalle azioni legali, molto più di risarcimento: nel Ccnl in vigore, infatti, viene espressamente riportato che non il rapporto di lavoro a tempo determinato non può trasformarsi in assunzione di ruolo. A meno che una sentenza, magari di un alto organo giudicante, non si esprima in contrasto con questo punto. Costringendo l’amministrazione a rivederla in occasione del rinnovo successivo.
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