Categorie: Mobilità

Il Tribunale di Brindisi sospende i trasferimenti e ordina al Ministero di correggere gli errori

L’applicazione della L.107/2015 ha gettato il mondo della scuola nel caos più totale: errori nei trasferimenti, avvenuti con procedure affidate ad un algoritmo per cui docenti con minor punteggio hanno ottenuto misteriosamente una sistemazione più vicina a casa rispetto ai docenti con un punteggio più alto costretti, viceversa, a lasciare le proprie famiglie, spesso con figli piccoli, per trasferirsi a centinaia se non migliaia di km di distanza.

Ma ora arriva una buona notizia per i numerosi docenti brindisini di scuola primaria di primo e secondo grado che, assistiti e difesi dall’ Avv. Mariaconcetta Milone del Foro di Brindisi, avevano presentato nelle scorse settimane ricorso avverso il trasferimento triennale al nord, conseguenza delle operazioni di mobilità scuola per l’anno 2016/17.

Il Giudice del Lavoro di Brindisi ha accolto, infatti, i ricorsi d’urgenza disponendo la sospensione immediata degli effetti del trasferimento e ordinando all’Amministrazione resistente di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro tenendo conto del punteggio vantato e degli ambiti territoriali preferiti dai docenti secondo il criterio della vicinorietà. Di fatto il Ministero dovrà provvedere immediatamente alla correzione degli errori prodotti dall’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle sedi di lavoro in fase di mobilità.

Si tratta delle prime decisioni per la Provincia di Brindisi che stabiliscono l’illegittimità dell’assegnazione dei ricorrenti in una sede distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria. Questo principio vincola l’Amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria e , quindi, non può prescindere dal rispetto del principio meritocratico.

I Giudici, in accoglimento totale della domanda, hanno, inoltre, ritenuto sussistere i due requisiti necessari all’adozione del provvedimento d’urgenza e cioè, il fumus boni iuris ed il pericolum in mora. Se il primo è risultato integrato dal riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie, oltre che dal richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica Amministrazione. Il secondo è stato individuato nella circostanza che i tempi di un giudizio ordinario di merito avrebbero potuto pregiudicare l’effettività della tutela invocata dai ricorrenti, atteso che l’Amministrazione avrebbe potuto destinare i posti vacanti e disponibili negli ambiti pugliesi ad altri docenti , diventando così sostanzialmente impossibile – all’esito di un ordinario giudizio di cognizione – ricostruire gli effetti di un’assegnazione produttiva di effetti dall’anno scolastico in corso e che avrebbe comportato un vincolo di permanenza triennale.

Redazione

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