Sottrarre il supporto educativo dell’insegnante di sostegno, ovvero assegnare un numero di ore inadeguato “si risolve nella compromissione di un diritto fondamentale della persona.” Il diritto soggettivo della persona di fronte alla natura pubblica del servizio va tutelato. Le esigenze finanziarie invocate dall’Amministrazione “non possono giustificare la compressione in modo così drastico e frustrante del diritto alla istruzione ed all’inserimento scolastico poiché … la stessa legge che fissa il limite … consente di derogarvi nei casi gravi”. Procurare e fornire il servizio adeguato ad un alunno già individuato come disabile è “dovere dell’amministrazione e non onere della famiglia”.
Sono queste in sintesi le principali argomentazioni giuridiche con cui due giudici hanno dato torto alla Pubblica amministrazione in specifiche controversie originate da una diminuzione delle ore di sostegno ritenuta inaccettabile.
Per visionare l’Ordinanza n. 2179 del 12 febbraio 2004, del Tribunale di Roma, Sez. II Civile e un articolo di approfondimento di Dino Caudullo consulta “Ulteriori approfondimenti”, in cui sull’argomento sono anche riportate altre pronunce dello stesso Tribunale di Roma e del Tribunale di Napoli.
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