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Illegittima la riduzione orario di lezione di strumento nei licei musicali

Si susseguono in questi giorni notizie secondo cui il Governo starebbe per mettere mano ad una riduzione delle ore di esecuzione interpretazione (strumento musicale) nei licei musicali portando le ore di insegnamento individuali di primo strumento nei primi due anni da 3 a 2, con una riduzione di circa 33 ore di insegnamento frontale all’anno per ognuna delle due classi del primo biennio.

Vale la pena quindi di analizzare una recente sentenza del Tar del Lazio Sezione di Roma nella quale il tribunale amministrativo esamina il caso di un liceo musicale della capitale al quale l’Ufficio Scolastico Territoriale aveva negato nel 2015 la terza ora di strumento, anticipando di fatto quello che potrebbe essere una realtà futura nei licei musicali alla luce di questa ventilata riduzione di ore.

La sentenza è del giorno 6 ottobre 2016 (N. 01731/2017) ma è stata pubblicata solo a febbraio e dichiara illegittimo l’atto con cui l’ufficio scolastico territoriale aveva disposto la riduzione dell’organico di insegnamento (poi subito ripristinato dell’ufficio a seguito di una ordinanza cautelare disposta dalla stessa sezione del Tar).

Nell’ordinanza cautelare avversa all’Ufficio Scolastico territoriale, il Tar aveva preso atto delle indicazioni dei quadri orari del Liceo musicale che indicano 3 ore di strumento nel primo biennio (2 ore di strumento 1 e un’ora di strumento 2) rilevando che “è stata decurtata n. 1 h. a settimana di lezione frontale relativamente al primo strumento, proprio in quanto trasformata in ora di mero ascolto musicale”.

Ora il Tribunale amministrativo entra nel merito della questione, accogliendo pienamente il ricorso e dichiarando inammissibile il taglio di un’ora di insegnamento di esecuzione interpretazione con varie motivazioni.

Da una parte si rileva che c’è stata una violazione delle aspettative dei genitori degli studenti iscritti che pretendevano il rispetto del quadro orario prospettato dalla scuola, d’altra parte si denuncia una disparità di trattamento tra i licei musicali del Lazio visto che in alcune province venivano concesse tutte le tre ore previste dal quadro orario, nonché l’inosservanza delle norme contenute nel Dpr 89/2010 sul riordino del Licei e l’allegato piano di studi che prevede “un tempo scuola dovuto, sia per la classe I, sia per la classe II, di n. 99 ore di lezione articolate sul primo strumento e sul secondo strumento”.

Inoltre si sostiene che il provvedimento di riduzione delle ore “è privo di una concreta motivazione giuridica” e che “è violato il diritto dei docenti ricorrenti all’insegnamento”.

Ma la parte più interessante della sentenza e data dal fatto che i giudici hanno espresso giudizi di merito inerenti l’importanza didattica dell’insegnamento frontale di esecuzione e interpretazione sostenendo che “la riduzione ad un’ora a settimana di lezione con riferimento al primo strumento equivale ad una preparazione approssimativa, dilettantistica e ben lontana dal profilo professionalizzante richiesto dalle competenze in uscita dal Liceo per l’accesso al triennio di primo livello del Conservatorio” confermando una corretta visione di curriculum verticale dei licei musicali nella filiera musicale.

I giudici del Tar poi considerano che “il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica….”: il superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali, la presenza di apposita convenzione con i conservatori di musica con modalità di organizzazione e svolgimento della didattica e certificazione delle competenze acquisite, per i giudici sono tutti elementi che comprovano che “le attività tecnico-pratiche, rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo (…)” e che “in sostanza è intervenuta una decurtazione di un’ora del primo strumento, a cui si va ad aggiungere un’ora di ascolto musicale” e che “un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un’ora di ascolto e tuttavia la normativa in materia non prevede alcuna ora di ascolto nella disciplina Esecuzione e interpretazione”.

La motivazione addotta da parte dell’amministrazione scolastica cioè carenze di dotazione organica non convince i giudici secondo cui “non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei (…).”

Si tratta di un pronunciamento ragionato e basato non solo su presupposti giuridici desunti da normativa avente valenza di legge, ma di considerazioni effettuate alla luce di una approfondita disanima anche di documenti regolamentari e correlati al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Questa sentenza rappresenta elementi ineludibili della organizzazione dei licei musicali: qualsiasi cambiamento nel piano orario, forse in vista di una definizione dell’organico di diritto dei licei musicali, a mio parere, non potrà limitarsi a ritoccare numeri di ore sul quadro orario, ma dovrà riguardare una profonda rivisitazione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico consolidato in sette anni di esperienza dal 2010 in merito al complessivo disegno prospettato dal Dpr 89/2010 che contemplava profili in entrata in raccordo con le scuole medie ad indirizzo musicale e in uscita con il sistema dell’Alta Formazione Musicale.

Una decurtazione oraria “per le vie brevi” avrebbe il sapore della delegittimazione al quale la musica e i suoi insegnanti per troppo tempo si sono abituati a subire nella scuola: sarebbe forse immaginabile un taglio di ore frontali di matematica al liceo scientifico o di lingua e letteratura italiana al liceo classico pensando che, in fin dei conti, anche solo tre ore settimanali invece di quattro bastano? 

Sentenza Tar Licei musicali

Daniela Girgenti

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