Sul tema promozione e bocciatura degli studenti con disabilità riportiamo la riflessione di Salvatore Nocera, presidente del comitato dei garanti della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, CGA, della Regione Siciliana, che è sezione decentrata del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 482 del 20 Maggio 2020, pubblicata il 26 Giugno 2020, ha annullato la sentenza del TAR Catania con la quale si rigettava il ricorso di una famiglia contro l’ammissione agli esami di terza media e il loro superamento da parte della propria figlia, alunna con disabilità, alla fine dell’a.s. 2018/2019.
Nell’a.s. 2017/2018 l’alunna con disabilità in questione frequenta la terza classe della scuola media al termine dellaquale, viene ammessa agli esami, che, pur non svolgendo, comunque la portano automaticamente a conseguire almeno il rilascio dell’attestato formativo, idoneo per l’iscrizione alle scuole superiori, come stabilito dall’OM 90/2001 all’articolo 11, comma 12.
La famiglia, sostenendo che l’alunna non avesse raggiunto gli obiettivi del PEI, promuove ricorso al TAR ed intanto l’alunna comincia a frequentare il primo anno di scuola superiore. Ma nel gennaio 2019, interviene la prima pronuncia del CGA, che le consente di ritornare frequentare per l’a.s. 2018/2019 la classe terza della scuola secondaria di primo grado (scuola media) per non aver appunto raggiunto gli obiettivi del PEI e non aver acquisito, nella misura per lei possibile e prestabilita appunto dal piano, quelle competenze, quegli apprendimenti e quelle autonomie utili per poter proseguire verso il successivo step nel suo percorso scolastico, seppur fortemente personalizzato.
Tutto lascerebbe intendere che quindi, finalmente, la Scuola media ponga in essere un PEI e un percorso scolastico idoneo al raggiungimento degli obiettivi di quel PEI, attivando con urgenza tutto quanto potesse garantire lo svolgimento del tutto e quindi tutti i vari sostegni utili al caso.
Ma ancora una volta, si assiste ad un ritardo in tutto: mancata definizione tempestiva del PEI (alla fine giunto ad approvazione solo a maggio, ossia a pochi giorni dalla fine di quell’anno scolastico che avrebbe dovuto invece indirizzare e governare); tardiva, se non mancata erogazione dei vari sostegni, tra cui quello dell’assistenza per l’autonomia e comunicazione, perno importante per l’alunna in questione e per garantire effettiva e proficua frequenza e relazione con docenti e compagni.
Con queste premesse sembra chiara l’inevitabile conseguenza: il nuovo mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI anche per l’a.s. 2018/2019. Ed allora, alla nuova ammissione agli esami di terza media e, in questo caso, anche al superamento degli stessi, la famiglia non può far altro che ricorrere nuovamente per evitare che venga reso ancora una volta recessivo il diritto dell’alunna con disabilità ad un’istruzione vera e non fittizia, che permetta di seguire il proprio PEI e di vedersi poi valutata non in maniera formale, ma secondo i giusti criteri.
Il Tar boccia tale richiesta, ma il CGA di nuovo si pronuncia a favore, ribadendo i concetti già espressi rispetto alla promozione del precedente anno scolastico ed aggiungendo in questo caso pure la considerazione che anche l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, concorrendo all’attuazione del percorso di realizzazione del PEI non poteva mancare, onde appunto non compromettere parte di un PEI (tra l’altro assunto solo formalmente a maggio e quindi privato comunque del suo valore di indirizzo e di guida per il percorso svolto chiaramente senza una chiara e prefissata programmazione).
Questi i motivi del ricorso di appello:
“Quanto sostenuto dal Collegio (ndr. di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro la promozione) sarebbe in contraddizione con la funzione del PEI e con le disposizioni legislative dirette a tutelare l’integrazione ed il diritto allo studio dei disabili. Sostiene che non sarebbero state garantite alla minore l’assistenza -OMISSIS- (assistenza di base), prevista dal C.C.N.L. 16/05/003 e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del PEI.
E parimenti non sarebbe stata garantita l’assistenza -OMISSIS- prevista legislativamente dall’art. 42 d.P.R. n. 616/1977 con funzione di curare l’integrazione dell’alunno disabile nell’ambiente scolastico e garantire il concreto ed effettivo diritto all’istruzione.
Deduce che l’art. 314 comma II d.lgs. n. 297/1994 prevedere che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nel-OMISSIS-, nelle relazioni e nella socializzazione, intende muovere dalla diagnosi funzionale per finalizzare il recupero del soggetto disabile, tenendo conto degli aspetti: cognitivi , affettivi-relazionali, linguistici, sensoriali, motori-prassico, neuropsicologici nonché dell’ autonomia personale e sociale. Tale recupero può essere raggiunto attraverso il PEI con l’ausilio necessario dell’assistente -OMISSIS-, la cui mancanza impedirebbe che i soggetti affetti da gravissime disabilità possano raggiungere, con il solo ausilio dell’insegnante di sostegno, gli obiettivi prefissati.
Censura inoltre la sentenza per aver sostenuto che la mancata utilizzazione delle griglie di valutazione non avrebbe inficiato le prove d’esame in quanto ogni mancanza sarebbe stata superata dal conseguimento della idoneità.
Infine si duole che le valutazioni espresse dai docenti ed acclarate nella sentenza non rispecchierebbero la reale situazione della minore che, in realtà, non avrebbe raggiunto gli obiettivi previsti dal PEI, riportandosi alla perizia depositata in primo grado, nella parte in cui attesta che la minore non aveva acquisito alcuna nuova competenza.”
Si è costituita l’avvocatura dello Stato contestando i motivi del ricorso e precisando tra l’altro come segue: “Precisa inoltre che la valutazione dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione di un’alunna in situazione di disabilità è il risultato di un processo logico-valutativo onnicomprensivo delle valutazioni operate dai docenti per tutto il triennio, nella specie di quelle operate nell’a.s. 2017-2018 (anno di rilascio di attestato di credito formativo perché risultata assente non giustificata agli esami finali) e della valutazione positiva del primo quadrimestre effettuata dalla scuola superiore di regolare iscrizione e che la correttezza dell’operato della scuola è riferita anche nella relazione redatta dall’ispettrice dell’USR Sicilia a seguito di richiesta di visita ispettiva.”
Seguono le motivazioni della decisione le quali precisano preliminarmente che il CGA non entra nel merito del giudizio della commissione ma si limita per legge ad una valutazione di legittimità circa il rispetto della normativa da applicarsi relativa anche alla procedura di formulazione del giudizio della commissione di esami. Si precisa pure preliminarmente che, con riguardo alla censura mossa dalla ricorrente alla propria promozione, sussiste in lei l’interesse al ricorso poiché, contrariamente a quello che avviene normalmente secondo anche il buon senso, vi è un interesse legittimo al rispetto di tutta la normativa da parte della commissione la cui violazione fa sorgere l’interesse alla bocciatura. Ecco il punto focale della motivazione: “…ma quel che soprattutto rileva è, che il PEI non solo non è stato applicato, ma è stato materialmente approvato solo in data 9.5.2019 (allegato n. 8 della produzione del ricorrente in primo grado) e quindi è intervenuto quasi a fine anno scolastico poco tempo prima dello scrutino avvenuto in data 24.06.2019.”.
Segue quindi la motivazione conclusiva che, censurando la violazione da parte della commissione di esami dell’articolo 11 del dlgs n.62/17 sugli esami di licenza media, implicitamente richiama l’articolo 16, comma 2 della legge n.104/92 in cui è resa obbligatorio esplicitamente il raffronto tra il livello iniziale e quello finale degli apprendimenti, cosa che la commissione non ha effettuato data l’inesistenza di un PEI iniziale con degli obiettivi che per legge doveva essere formulato entro Ottobre (dlgs n.66/17, articolo 7), mentre è stato effettivamente formulato solo a Maggio. Ecco il testo della motivazione: “Senza sconfinare nel merito dello scrutinio, è evidente che la minore è stata scrutinata ed ammessa all’esame senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e quindi in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e soprattutto in assenza del PEI redatto, come detto, solo a fine anno, e quindi certamente non utilizzato per lo scrutinio della alunna con riferimento alla dovuta valutazione dei progressi e/o degli obiettivi raggiunti attraverso la comparazione tra uno status di partenza, uno status in itinere ed un status di arrivo e quindi attraverso delle griglie idonee ad individuare se effettivamente durante l’iter scolastico, l’alunna potesse avere fatto dei progressi ed abbia soddisfatto obiettivi indicati nel PEI. Quanto sopra comporta la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 62/2017 secondo cui, per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, con riferimento alle attività svolte, alle valutazioni effettuate, valuta i progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale. La valutazione dell’allieva è carente pertanto del presupposto normativamente previsto come obbligatorio nel percorso di assistenza durante l’intero arco dell’anno scolastico.”
La sentenza si conclude con la compensazione delle spese data “la particolarità della vicenda”.
Alcune osservazioni
E’ appena il caso di notare che la Camera di Consiglio che ha portato alla decisione, data la normativa sul Coronavirus, si sia svolta a distanza, come segno di questi tempi particolari che stiamo vivendo. Non sfugga la circostanza che il Magistrato che ha steso questa interessante sentenza è lo stesso Magistrato, Consigliere Elisa Nuara, che ha reso l’ottimo parere n.115/2020 del CGA sull’obbligo dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità anche in Sicilia, ossia su un altro supporto importante per la frequenza degli alunni con disabilità e l’attuazione del percorso indicato nel PEI.
Non a caso in motivazione si è sottolineato, in linea con le disposizioni legislative, la necessità del PEI redatto ed approvato all’inizio dell’anno scolastico ed applicato in tutte le sue parti; la necessità della presenza delle tre figure di riferimento, l’insegnante di sostegno, l’assistente igienico sanitario, l’assistente alla comunicazione, nonché la necessità di griglie di valutazione attraverso le quali poter oggettivamente valutare i progressi e/o gli obiettivi raggiunti attraverso anche la comparazione dello status di partenza e di arrivo.
Il ricorso è stato ancora una volta patrocinato dall’Avv. Gabriella Deplano, che, con grande competenza professionale, ha saputo mettere in luce gli aspetti sopra detti, troppe volte invece non valorizzati, secondo quanto il movimento delle persone con disabilità sottolinea da anni e che adesso dovrebbe però emergere grazie al nuovo modello di PEI, in via di definizione ministeriale.
E che trattasi di vicenda “particolare” (come scritto in conclusione nella sentenza) è dimostrata dal fatto che è uno dei pochi casi in cui l’alunno si lagna della promozione e non della bocciatura che invece viene richiesta. E’ altresì particolare dal momento che il succedersi degli eventi e delle decisioni sospensive ed ora definitive fanno si che l’alunna ripeterà nel prossimo anno per la quarta volta la terza media. Quest’ultima singolarità dovrebbe richiamare l’attenzione di tutti i docenti quando prendono in carico fin dall’inizio un alunno con disabilità.
Purtroppo troppo spesso ancora nelle nostre scuole la presa in carico viene delegata dai docenti curriculari al collega di sostegno e troppo spesso ancora la facilità della promozione è determinata da un’inconfessata volontà di mandar via dalla classe l’alunno. Questo determina la reazione contraria di molte famiglie le quali pretendono giustamente il rispetto della qualità dell’inclusione in tutte le sue fasi.
Vi è da segnalare, a differenza del caso di specie, oggetto di questa giusta sentenza, opportunamente portato avanti per il diritto ad un buon percorso scolastico, che ancora troppo spesso le famiglie chiedono la ripetenza degli alunni, specie per l’ultimo anno della frequenza scolastica di secondo grado o in prossimità di esso, basandosi su ben altre motivazioni che sul giusto diritto al raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.
Di recente questa reazione irrazionale di molte famiglie è stata fortemente agevolata dall’emendamento che il Senatore Faraone ha voluto introdurre nell’articolo 1, comma 4-ter, in sede di approvazione della legge n. 41 del 6 Giugno 2020. La richiesta di molte famiglie alla ripetenza dei propri figli, tranne che nel caso in esame, è quasi sempre motivata dall’insicurezza del futuro a cui essi andranno incontro terminata la scuola, nella quale normalmente i figli sono bene accolti ed occupati.
Manca invece una cultura generalizzata, specie presso le pubbliche istituzioni, della formulazione di un progetto di vita degli alunni con disabilità al termine della scuola. Esso è previsto dall’articolo 14 della legge n.328/2000 come dovere programmatorio del comune di residenza ed è anzi precisato dall’articolo 6 del dlgs n.66/17 che di esso “è parte integrante il PEI”.
Spesso è la mancata attuazione generalizzata dell’articolo 14 citato che spinge le famiglie a chiedere le ripetenze. Sulle modalità d’attuazione del progetto di vita di cui all’articolo 14 citato vanno segnalate le numerose sentenze ottenute dall’ANFFAS tramite il suo legale avvocato Gianfranco de Robertis.
Si vedano tra le altre in proposito la sentenza TAR Catania n.559/19 e relativa schede AIPD, e la sentenza del Tribunale di Marsala n366/19 e relativa scheda.
Si ringrazia altresì l’Avv. De Robertis per i chiarimenti forniti circa la complessa e tormentata vicenda in esame da lui seguita a latere dell’Avv. Deplano.
Solo una corretta applicazione dei docenti della normativa inclusiva, costruendo ed attuando PEI che possano essere effettivamente utili ad un percorso di crescita dell’alunno ed una effettiva attuazione generalizzata del progetto di vita sono le condizioni perché non si pervenga a situazioni singolari come quella oggetto della decisione annotata.
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