Personale

Illegittimo il trasferimento d’ufficio del dirigente scolastico

Le eventuali irregolarità o comunque le condotte che astrattamente possono avere rilievo disciplinare, non determinano di per sé il sussistere di una situazione di incompatibilità ambientale suscettibile di trasferimento d’ufficio del dipendente.

Il predetto principio è stato recentemente sancito da una decisione del Tribunale di Cassino, con la quale il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso di un dirigente scolastico avverso il provvedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale adottato nei suoi confronti dall’Ufficio scolastico regionale.

Nello specifico, l’Ufficio scolastico regionale del Lazio aveva disposto una visita ispettiva nei confronti di un dirigente scolastico per presunte irregolarità di natura amministrativa e, successivamente, aveva prima avviato un procedimento disciplinare e poi disposto un trasferimento d’ufficio per asserita incompatibilità ambientale.

In particolare, il dirigente scolastico era stato “inviato” dall’Usr Lazio a presentare domanda di mobilità verso altra sede scolastica e, a fronte della mancata presentazione della stessa, erano state disposte due visite ispettive.

Prendendo spunto dalle relazioni ispettive, l’USR aveva quindi disposto il trasferimento d’ufficio del Dirigente sostenendo la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale, tutto ciò proprio il giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico (2017/2018).

Il Dirigente ha tuttavia impugnato innanzi al Tribunale di Cassino il provvedimento di trasferimento d’ufficio, ritenendolo illegittimo, affidando la sua difesa all’avvocato amministrativista Pasquale Marotta.

Con sentenza pubblicata il 3 aprile 2019, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Marotta, il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il decreto del Direttore generale dell’Usr Lazio recante il trasferimento d’ufficio del dirigente scolastico ed ordinando all’amministrazione scolastica di ripristinare l’incarico dirigenziale presso la precedente sede.

In sentenza, il Giudice del lavoro ha evidenziato che le irregolarità riscontrate in sede di visita ispettiva, pur se astrattamente aventi possibile rilievo disciplinare, non potevano di per sé essere poste a giustificazione di un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

Il provvedimento infatti è stato ritenuto irragionevole ed illegittimo, non avendo l’amministrazione dimostrato in giudizio l’esistenza di una significativa situazione di tensione o conflittualità nei rapporti tra la dirigenza ed il restante personale, tale da causare disorganizzazione o disfunzione; né tantomeno all’esterno, nei rapporti con l’utenza, si sono manifestate tensioni tali da nuocere, anche solo potenzialmente, al prestigio dell’amministrazione.

Nonostante la chiara decisione del Giudice del lavoro, come riferisce l’avv. Marotta, l’Amministrazione ad oggi non ha ancora eseguito la sentenza ed il dirigente in questione non è stato ancora reintegrato nella precedente sede di servizio; a sua volta, precisa l’avvocato della ricorrente, è stato anche avviato un procedimento penale nei confronti del direttore generale dell’Usr Lazio dott. De Angelis, verso il quale la Procura della Repubblica di Cassino ha emesso un decreto di citazione a giudizio.

Dino Caudullo

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