Ci viene segnalato da alcuni docenti di un Liceo sportivo della Calabria che le sostituzioni dei docenti assenti è affidata ad una collaboratrice scolastica. Ci viene posta questa domanda: “Può una bidella decidere sulle sostituzioni dei docenti assenti?”.
NORMATIVA SULLE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI ASSENTI
Sicuramente è del tutto anomalo, per non dire che è illegittimo, il fatto di incaricare una collaboratrice scolastica a fare le sostituzioni dei docenti assenti. La bidella non si limita a dare una semplice comunicazione di un ordine di servizio impartito dal dirigente scolastico o da un suo delegato, ma ha avuto affidato il compito di provvedere alle sostituzioni o anche agli accorpamenti delle classi. Non si comprende bene se questo incarico affidato alla collaboratrice scolastica sia stato assegnato dal capo di Istituto oppure dal collaboratore del DS che avrebbe dovuto adempiere a questo compito. Tuttavia si tratta di un incarico illegittimo, in quanto i bidelli non si occupano di didattica e quindi non è un loro compito prendere decisioni sulle sostituzioni dei docenti assenti.
Oltretutto la bidella che si occupa delle sostituzioni utilizza impropriamente, sempre per quello che ci viene riferito da alcuni docenti del suddetto Liceo, la docente di sostegno anche quando è presente l’alunno con disabilità. È bene conoscere che per quello che riguarda le sostituzioni dei docenti di sostegno vale la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010. In tale nota è scritto che esiste l’obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo. Visto i costi elevati delle ore eccedenti, queste hanno natura emergenziale ed hanno come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Tale nota chiude raccomandando i DS sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
È utile anche ricordare che la legge 107/2015 all’art. 1 comma 85 prevede che i docenti in servizio possano essere utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti fino 10 giorni. Il docente, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. Tale utilizzo è possibile solo qualora i docenti non siano già impegnati nelle attività curricolari o nelle altre attività programmate di cui all’art. 1 comma 7 delle legge 107/15.
Infine bisogna specificare che oltre la nota MIUR esistono anche i criteri per le sostituzioni dei docenti decisi dal Collegio. Tali criteri non possono essere noti alla collaboratrice scolastica che non fa parte del Collegio. In buona sostanza nella scuola dove accade che le sostituzioni le decide la bidella non solo si commette un’azione illegittima, ma c’è un chiaro sconfinamento dei ruoli che potrebbe, in alcuni casi particolari, offendere la dignità professionale dei docenti.
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