Una docente ci chiede se è legittimo che sia stata retribuita poco meno di 300 euro per i corsi di recupero estivi di 12 ore fatto ai ragazzi con sospensione di giudizio. Ci riferisce che nella contrattazione integrativa della scuola in cui è docente la retribuzione per la docenza dei corsi di recupero è di euro 35 l’ora.
La docente che ci ha posto la precedente domanda, ci fa anche presente che nella contrattazione integrativa d’Istituto della sua scuola, all’art.30 comma 3 è scritto: “Le attività di recupero, ai sensi dell’O.M. n° 92/2007, sono realizzati secondo le indicazioni del Collegio docenti. Il numero di ore programmate viene fissato in questa fase in 360 x €35,00. In itinere tale numero potrà essere modificato in relazione alle necessità emergenti o ad eventuali incrementi economici”.
Il costo orario dei corsi di recupero organizzati dalle scuole, ai sensi dell’O.M. n° 92/2007, per la preparazione al superamento del debito scolastico è di € 50 lordi e non di € 35 lordi come previsto dal contratto integrativo della scuola della docente che ci ha posto la domanda sulla retribuzione oraria dei corsi di recupero estivi.
Pare evidente che la Ds e i firmatari di questa norma contrattuale integrativa d’Istituto abbiano agito in modo errato, in quanto è noto che le contrattazioni d’Istituto non possono violare le norme scritte nelle leggi o nelle contrattazioni collettive nazionali. In buona sostanza le attività di recupero per assolvere il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio” devono, e non possono, essere pagati secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009. Tale tabella, ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018 resta in vigore anche con il nuovo contratto firmato il 19 aprile 2018.
Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’Istituzione scolastica sono, come riportato nella tabella n.5 allegata al CCNL scuola, di tre tipologie: 1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in € 50; 2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in € 35; 3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in € 17,50.
Si tratta di una illegittimità dovuta al fatto che si sottopagano le ore di lavoro effettuate per l’insegnamento dei corsi di recupero, e lo si fa arbitrariamente annullando una norma vigente del Contratto Collettivo Nazionale della scuola.
Nell’Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007 è chiaramente scritto, all’art.2, comma 9, che le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore.
Quindi un docente chiamato a svolgere un corso di recupero estivo per studenti con sospensione di giudizio dovrebbe percepire una retribuzione minima di 750 euro lordi che con le trattenute Irpef diventano circa 550 euro netti.
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