Un Ds può avere anche più di due docenti collaboratori, infatti ai sensi del comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015 può individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvano, ma, con il FIS, ne può pagare solo due.
NORMATIVA SULLA RETRIBUZIONE DEI COLLABORATORI DEL DS
La normativa di riferimento è l’art.88 del CCNL scuola 2006/2009, prorogata ai sensi del comma 10 art.1 del CCNL scuola 2016-2018. Il suddetto art.88 stabilisce indennità e compensi a carico del fondo di Istituto. Nel comma 2 lettera f) di tale articolo contrattuale è disposto che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL.
Bisogna sapere che la legge 107/2015 non ha in alcun modo abrogato quanto contenuto nell’art.88 comma lettera f), semmai la legge sulla Buona scuola ha limitato, rispetto al passato, le collaborazioni di docenti con il Ds ad un massimo del 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia.
Infatti il comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015 dispone che il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del suddetto comma, è riportato nella legge 107/2015, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Questo significa che il Ds può senza ombra di dubbio avvalersi di un terzo collaboratore e nel caso di un organico dell’autonomia di 80 docenti, il Ds potrebbe avvalersi fino ad un massimo di 8 docenti collaboratori, ma soltanto due di questi potranno essere retribuiti con il FIS (Fondo di Istituto).
DANNO ERARIALE SE LA DS PAGA IL TERZO COLLABORATORE CON IL FIS
Pagare il terzo collaboratore del Dirigente scolastico con il fondo di Istituto non è solo una violazione del contratto collettivo nazionale, ma è anche una violazione della legge 107/2015. Utilizzare una risorsa economica destinata al pagamento di altre funzioni e destinarla ad altri scopi non previsti dalle norme, si configura come un vero e proprio danno erariale.
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