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Illegittimo utilizzare i docenti in altro plesso della stessa scuola a causa della chiusura del proprio

A volte può capitare che in una scuola, dotata di più plessi, ne venga chiuso uno per esigenze straordinarie e indifferibili. Ultimamente è capitato ciò, in corrispondenza delle prove di selezione del concorso a cattedra del 17 e 18 dicembre 2012. In tale occasione, alcuni dirigenti scolastici di istituti composti da più plessi, avendo dovuto interrompere l’attività didattica in uno di questi, perché scelto dall’USR di riferimento come sede di concorso, hanno utilizzato i docenti in servizio presso il plesso chiuso negli altri plessi in cui l’attività didattica non era stata interrotta.
Inoltre gli stessi dirigenti scolastici, hanno precettato alcuni docenti, per fare svolgere la sorveglianza durante l’espletamento delle prove concorsuali. La domanda che viene rivolta agli esperti di questioni scolastiche è la seguente : “è legittimo utilizzare i docenti in altro plesso della stessa scuola a causa della chiusura del proprio plesso di servizio?” la risposta è : “questo comportamento adottato da alcuni dirigenti scolastici è del tutto illegittimo”.
Bisogna dire che la chiusura temporanea di una scuola o di un suo singolo plesso è un evento straordinario, non causato per colpa dei docenti, ma imposto per motivi di causa di forza maggiore, quale possono essere le chiusure per eventi di natura atmosferica o l’occupazione del plesso per l’espletamento di un pubblico concorso o ancora come capiterà il 23-24-25-26 febbraio per lo svolgimento delle elezioni politiche.
Le assenze dei docenti, dalle attività didattiche, per i motivi su citati sono equiparabili a quelle avvenute in situazioni di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili. Questo tipo di assenza non deve essere recuperata dal docente né utilizzandolo in altro plesso, né utilizzandolo successivamente in ore eccedenti da recuperare. Se il servizio è interrotto, come per esempio avverrà nel caso delle elezioni politiche, per cause istituzionali, il docente non deve essere utilizzato altrimenti in altri plessi e non deve recuperare le ore di assenza, che non sono a li imputabili. Quanto detto è riscontrabile anche nel codice civile, che è il riferimento giuridico che lega il contratto del docente con l’amministrazione, all’art.1256 è scritto : “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile . Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”. Quindi se l’impossibilità di svolgere il servizio da parte di un docente, non è imputabile al docente stesso, ma il servizio viene interrotto a causa di un’eccezionale situazione di mal tempo, da un’ordinanza del sindaco, dall’ espletamento di un pubblico concorso svolto nella scuola , dall’insediamento come seggio, nella scuola, per svolgere elezioni politiche e situazioni similari, tale servizio non viene fornito e non deve essere recuperato.
 Cosa succede se la chiusura della scuola per evento straordinario e indifferibile fa scendere il calendario scolastico di quella data scuola sotto la fatidica soglia dei 200 giorni di attività didattica? In tal caso bisogna recuperare i giorni di chiusura? Per rispondere a tali interrogativi ricordiamo la nota del Miur n.1000 del 22 febbraio 2012 che rende valido un anno scolastico, difronte a eventi realmente straordinari , anche se i giorni di attività didattica scendono sotto i 200. Nella parte centrale della nota è scritto: “Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. 
Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati. In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. 
Concludendo possiamo dire che ,rimanendo al di sopra dei 200 giorni di scuola, l’interruzione delle attività didattiche, non imputabili al docente, non vanno recuperate e il docente non può essere utilizzato in altro plesso della scuola, se invece la chiusura per motivi eccezionali, sempre non imputabili al docente, fa scendere al di sotto dei 200 giorni di scuola l’attività didattica, il docente, se la scuola lo riterrà opportuno ai sensi degli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dovrà recuperare le ore perse nelle proprie classi per consentire il raggiungimento degli obiettivi una migliore valutazione, ma in ogni caso non potrà essere utilizzato, durante la chiusura della scuola, in altro plesso della stessa scuola.

Lucio Ficara

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