La novità sostanziale riguarda la dematerializzazione delle procedure amministrative cosi come stabilito dall’art. 7, comma 28, del decreto-legge 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”) che prevede, che a decorrere dall’a.s. 2012/13, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengano esclusivamente con modalità on line.
Il MIUR, pertanto, ha predisposto una specifica procedura informatica (disponibile sul sito web del Ministero medesimo) per consentire alle famiglie l’iscrizione con modalità on line per le sole classi prime dei vari ordini di scuola, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, le scuole in lingua slovena, le scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano e per i corsi per l’istruzione per gli adulti attivati presso le sezioni carcerarie.
Le istituzioni scolastiche cureranno la redazione del proprio modulo di iscrizione attraverso un’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI. Il modulo è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente dati anagrafici degli alunni e in una parte che la scuola può personalizzare.
Dopo la predisposizione, il modello sarà reso disponibile sul sito web del MIUR: le famiglie, così, potranno procedere all’iscrizione dei propri figli presso la scuola prescelta attraverso la funzione “Iscrizioni on line”.
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato per tutti gli ordini e gradi al 28 febbraio 2013.
Le istituzioni scolastiche avranno tempo dal momento dell’emanazione della circolare (prevista per la prossima settimana) fino al 20 gennaio per l’integrazione e la personalizzazione del modello.
Non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla circolare dello scorso anno ma si evidenziano:
• la soppressione di ogni riferimento alle “sezioni primavera” in quanto, ad oggi, non sono quantificabili le risorse economiche ad esse destinate e se ve ne saranno;
• l’iscrizione on line alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche se appartenente ad Istituto Comprensivo;
• la possibilità di indicare, soltanto in subordine, da parte dei genitori altre due istituzioni scolastiche in caso di non accoglimento della richiesta di iscrizioni per eccedenza delle domande;
• per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado la possibilità per i genitori di alunni minori iscritti e frequentanti classi del primo anno di richiedere, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli;
• la possibilità per coloro che dovrebbero frequentare il secondo biennio degli istituti tecnici e professionali, di iscriversi (non on line) a diverso settore/indirizzo e/o articolazione rispetto a quello frequentato;
• la possibilità di richiedere l’iscrizione per coloro che frequenteranno il secondo biennio ad una delle opzioni (tecnici e professionali) indicate dalle istituzioni scolastiche tra quelle comprese nella tabella nazionale e deliberate nel piano dell’offerta regionale.
Per quanto riguarda i licei musicali e coreutici le Organizzazioni Sindacali presenti all’incontro, hanno richiesto di considerare l’opportunità – per gli studenti che non dovessero superare le prove di verifica – di una riapertura dei suddetti termini per iscriversi ad altra istituzione con diverso indirizzo.
Si ribadiscono le modalità di iscrizione per gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento introducendo il diritto per gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, di frequentare i corsi per adulti presso i “centri di istruzione per gli adulti” con le prerogative della legge 104/1992.
A tale proposito – in attesa della pubblicazione del Regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dei suddetti “centri” – l’Amministrazione si riserva di fornire istruzioni in merito alle iscrizioni il cui termine di scadenza resta fissato al 31 maggio 2013.
Nulla è mutato, infine, per quanto riguarda le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana e la scelta dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative.
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