Il 21 giugno 2023 il Senato ha dato il via libera al testo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione n° 74 che all’art. 5 detta disposizioni in materia di personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024 i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per i posti di sostegno e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, cui possono iscriversi chi consegue il titolo entro il 30 giugno 2023, saranno assegnati con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia nella quale sono inclusi sui posti rimasti vacanti dopo l’assunzione dei docenti nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle GAE.
Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovessero residuare ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, i docenti che non fossero rientrati in ruolo su posto di sostegno, possono partecipare, a richiesta, alla call veloce per altra provincia in cui vi siano posti disponibili.
I docenti che sottoscrivono il contratto a tempo determinato durante il primo anno di servizio sono chiamati a volgere il percorso annuale di formazione e prova e a svolgere una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione integrato da un elemento esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
I docenti che superano l’anno di formazione e prova e ricevano una valutazione positiva delle prove finali comprensive della lezione simulata, saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data d’inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire
incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
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