Per quanto riguarda le immissioni in ruolo, a fronte dei 58.627 posti annunciati dal Ministro dell’Istruzione, il Ministro dell’Economia ne ha autorizzati 53.627 con una differenza pari a 5.000 unità.
Di seguito come è stata calcolata la riduzione dei 5.000 posti:
– ridotto in parte il contingente del sostegno nelle regioni dove il numero degli specializzati è inferiore alle disponibilità;
– lo stesso criterio si applicherà per la riduzione sulle classe di concorso.
Le regioni più interessate saranno, ovviamente, quelle del centro-nord in cui l’impatto della riduzione è minore rispetto al fabbisogno.
L’allegato A, già presentato dal Ministero in precedenza, presenta alcune novità
Il documento, specifica che il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione e ricondotto nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l’a.s. 2019/20
Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, riportando, perché codesti Uffici scolastici procedano al relativo assorbimento, il valore dell’esubero, in ossequio a quanto previsto nel richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico. Nelle regioni per le quali il contingente di nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell’esubero, l’USR provvederà a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
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Come abbiamo già riferito in precedenza, è utile sottolineare che per tutti gli ordini e gradi di scuole le assunzioni avvengono destinando una percentuale fissa del 50% dei posti in contingente alle GAE fino al loro esaurimento. L’altro 50% dei posti in contingente è destinato alle graduatorie dei concorsi. Per le immissioni in ruolo di Infanzia e Primaria la norma di riferimento è il decreto legge 87/2018, mentre per la scuola secondaria di I e II grado la legge di bilancio 2019 ovvero la legge 145/2018.
È importante dire che in presenza di GAE esaurite i posti destinati alle assunzioni da GAE si aggiungono a quelli destinati alle procedure concorsuali.
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