Le operazioni delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/21 vanno concluse entro il 26 agosto p.v.
Esse saranno effettuate per il 50% dalle graduatorie concorsuali, comprese le fasce aggiuntive al concorso straordinario 2018 istituite con il D.M. n. 40 del 27 giugno 2020, e per il restante 50% da GaE.
Ne caso in cui il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alle graduatorie delle procedure concorsuali. Per quanto riguarda queste ultime, si scorreranno dapprima le GM del concorso ordinario del 2016 indetto con DD.GG. n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016 per la scuola primaria e dell’infanzia e con DD.GG. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è previsto lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale del maggiorazione del 10% dei posti messi a concorso, inserendo anche gli idonei. Successivamente, se dovessero residuare ancora posti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie del 2016, si scorreranno le graduatorie del concorso straordinario 2018, in detto, per la scuola secondaria con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 e per la scuola dell infanzia e primaria con Decreto Dipartimentale n 1546 del 7 novembre 2018.
Nel caso in cui restino posti da assegnare per esaurimento di una graduatoria concorsuale questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.
Nel caso in cui, invece, fosse una GaE ad essere esaurita o incapiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.
Va precisato che nel caso in cui, nell’anno scolastico 2019/2020, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigenti e, di conseguenza, i relativi posti siano stati assegnati alle GaE, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle graduatorie concorsuali .
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui si tratta (in subordine è quindi possibile anche in altro grado o per altra tipologia di posto).
Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
Per quanto riguarda le nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7, non opera riguardo alla scelta della provincia.
Abbiamo trattato in un precedente articolo il tema della riserva di legge nelle assunzioni
Le disposizioni normative in questione vanno applicate, per quanto attiene alle graduatorie concorsuali considerandole come unica graduatoria, comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi. Stesso discorso per la GaE : La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99 e 244/2007 come graduatoria unica Vi è inoltre l’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro e le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Gli insegnanti inclusi con riserva e vincolati a giudizio pendente in ragione dei singoli PQM, saranno immessi in ruolo con riserva, nel caso in cui detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero avranno diritto all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.
Da ultimo si sottolinea la possibilità, per tutti i neo immessi in ruolo, di stipulare contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.
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