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Immissioni in ruolo 2020/2021, ecco cosa è la chiamata veloce

Con la legge 159 del 20 dicembre 2019, testo di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, si introduce una novità importantissima per le immissioni in ruolo, la “chiamata veloce” al fine di consentire, ai docenti inseriti nelle GaE, e nelle graduatorie regionali dei concorsi, di entrare in ruolo in altra provincia o regione rispetto a quella riferita all’attuale graduatoria di appartenenza.

Vediamo cosa è la “Call veloce” o “Chiamata veloce”

I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi e delle GaE potranno, su base volontaria, presentare istanza on line per aspirare al ruolo sui posti di una o più province di una sola regione, diversa da quella di attuale appartenenza, per ciascuna graduatoria di provenienza.

Questa opportunità verrà concessa a tutti i docenti, dall’infanzia alla primaria e dalla secondaria di I grado a quelli della secondaria di II grado, che siano inseriti nelle GaE o in una graduatoria dei concorsi ordinari o straordinari attualmente in vigore.

La suddetta istanza è presentata dal docente aspirante al ruolo tramite il sistema Polis (Presentazione OLine delle Istanze del MIUR) e le immissioni in ruolo sono effettuate entro il 10 settembre di ciascun anno.

L’avvenuta immissione in ruolo comporterà, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.

Normativa di riferimento della “Chiamata veloce”

La normativa di riferimento è l’art.1, comma 17, della legge 159 del 20 dicembre 2019.

17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.  A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del   codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.

17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59. L’immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l’aspirante sia inserito.

17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.

Lucio Ficara

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