Personale

Immissioni in ruolo 2022/23, quando si può rinunciare e con quali conseguenze

Nella prima e seconda fase delle immisioni in ruolo, oltre che nella call veloce, è possibile presentare istanza di rinuncia.

In particolare, la rinuncia può essere effettuata:

  • tramite la presentazione della domanda on-line (prima e seconda)
  • successivamente all’assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento
  • successivamente all’asegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento.

Nella prima fase delle immissioni in ruolo (assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto), qualora l’utente non volesse partecipare ai procedimenti riferiti ad una o più delle province/insegnamento, dovrà esprimere la propria rinuncia. L’utente potrà anche rinunciare a tutte le province/insegnamento o ad alcune province/insegnamento, ma in tal caso non parteciperà alla fase di elaborazione per tali province.

Nella seconda fase, i candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e intendono rinunciare, dovranno accedere in POLIS all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia.

Conseguenze della rinuncia

Riportiamo di seguito la sintesi proposta dall’URP del Ministero dell’Istruzione riguardante le conseguenze della rinuncia:

Rinuncia da procedura ordinaria immissione in ruolo: cancellazione dalla graduatoria alla quale si è rinucniato. L’aspirante non potrà più ricevere proposte di assunzione dalle stesse graduatorie

Rinuncia da graduatoria di merito (GM) dei concorsi: cancellazione dalla specifica graduatoria, sia per i vincitori che per gli idonei, che mantengono la permanenza nelle graduatorie per altre classi di concorso/tipologia di posto, se presenti

Rinuncia da fascia aggiuntiva del concorso 2016: l’aspirante decade dall’elenco aggiuntivo, ma rimane nella graduatoria del concorso, se vincitore, e nelle altre graduatorie in cui è inserito

Rinuncia da graduatoria ad esaurimento (GAE): cancellazione dalla GAE specifica per il posto/graduatoria oggetto di rinuncia. L’aspirante che rinuncia a un posto nel sostegno mantiene la permanenza nella graduatoria su posto comune/classe di concorso

Rinucia da call veloce: esclusione dalla procedura di call veloce. In pratica, non si è più considerati per l’assunzione con chiamata diretta

Rinuncia da graduatoria provinciale (GPS) di prima fascia: l’aspirante è escluso dalla procedura straordinaria per le assunzioni da GPS per l’a.s. 2022/23, ma conserva il diritto a permanere in graduatoria e ad ottenere incarichi di supplenza da GPS.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Mobilità 2025-2028, che punto è la trattativa? Quali novità sulle precedenze? Risponde l’esperto

Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…

22/11/2024

L’insegnante aggredita da 30 genitori è indagata: “Atto dovuto”. Lei replica: “Non verrà fuori nulla di compromettente”

L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…

22/11/2024

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: Valditara ricorda le vittime e rinnova l’impegno delle istituzioni

“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime…

22/11/2024

Susanna Tamaro: “L’uomo è complesso e l’algoritmo è rozzo. Educazione e selezione delle persone devono starne fuori”

La scrittrice Susanna Tamaro, in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha fatto una…

22/11/2024

Riconoscimento anno 2013 per i docenti ed il personale ATA: come ottenerlo

La recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 giugno 2024 ha aperto una significativa…

22/11/2024

Educazione civica e consumismo: la storia del cartello “Phoebus” e l’obsolescenza programmata

È bene diffidare di chi vede complotti ovunque. Eppure qualche complotto esiste: i giovani vanno…

22/11/2024