Sui dubbi che si stanno presentando in questi giorni in ordine alle modalità di ripartizione dei posti per le immissioni in ruolo disposte dal Miur, abbiamo chiesto un parere al nostro consulente esperto in diritto scolastico, l’avvocato Dino Caudullo. In particolare, abbiamo cercato di approfondire come andranno attribuite le assunzioni a tempo indeterminato in tutti quei casi (tutt’altro che rari e ben al di sotto del 73% indicato dal Miur!) in cui le graduatorie definitive del concorso a cattedra bandito con D.D.G. 82/2012 non saranno pronte entro il prossimo 31 agosto.
D. Il Miur ha disposto 11.268 assunzioni con contratto a tempo indeterminato per dare un minimo di ‘ossigeno’ ai precari della scuola, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle istruzioni operative diramate dal Ministero: come dovrebbero essere ripartiti i posti?
R. (avvocato Dino Caudullo) La ripartizione dei posti deve preliminarmente rispettare le prescrizioni della legge 124/1999 secondo cui, ai fini delle immissioni in ruolo, si attinge per il 50% dalle graduatorie del concorso ordinario e per l’altro 50% dalle graduatorie provinciali ad esaurimento.
D. Si deve però fare i conti con il concorsone del 2012?
R. In effetti, nei programmi del Ministero, il concorso ordinario bandito con il D.D.G. 82/2012 avrebbe dovuto concludersi, per tutte le regioni e per tutti i posti e classi di concorso per i quali era stato bandito, in tempo utile per le immissioni in ruolo con decorrenza 1 settembre 2013. Come sappiamo però, la realtà è ben diversa. I tempi della procedura concorsuale non hanno infatti rispettato le aspettative ministeriali, in quanto non tutte le regioni hanno concluso o concluderanno i relativi concorsi entro il 31 agosto, e quindi in tempo utile per pubblicare le graduatorie di merito da utilizzare per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2013/2014.
D. Quanti concorsi dovrebbero concludersi entro il 31 agosto?
R. Secondo i dati forniti dal Ministero, il 73% di tutti i concorsi dovrebbe concludersi entro il 31 agosto, il 5% sicuramente non si concluderà per tempo, mentre il restante 22% rischia di vedere la conclusione fuori tempo massimo. In realtà questi dati sembrano però eccessivamente ottimistici in quanto, secondo una ricerca che sta effettuando in queste ore la Redazione de La Tecnica della Scuola, i dati sarebbero di gran lunga differenti rispetto a quelli divulgati dal Miur: la percentuale dei concorsi che dovrebbero concludersi entro il 31 agosto sarebbe infatti inferiore al 73%. E di molto.
D. A questo punto, è evidente che in alcune regioni e per molte classi di concorso non saranno pubblicate per tempo le graduatorie dei concorsi. Quali conseguenze dovrebbero derivarne a suo parere nella distribuzione dei posti tra concorso e GaE?
R. Dovendo rispettare alla lettera le disposizioni legislative di cui alla legge 124/1999, che ha modificato sul punto il D.Lvo 297/94, la ripartizione dei posti dovrebbe avvenire nei seguenti termini:
– per i posti e classi di concorso per i quali non è stato bandito il nuovo concorso nel 2012, e per quelli per i quali è stato bandito il nuovo concorso ma le cui procedure non saranno concluse entro il 31 agosto, dovrebbero essere utilizzate le graduatorie dei precedenti concorsi (del 1990 o del 1999); infatti l’art.1 comma 4 della legge 124/1999, che ha sostituito il comma 17 dell’art. 400 del Testo Unico 297/94, prevede che “Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”. Alla luce di detta disposizione quindi, per tutti i posti e classi di concorso per cui non è stato bandito il nuovo concorso e per quelli per i quali non saranno pubblicate entro il 31 agosto le graduatorie del concorso 2012, a mio parere dovrebbero necessariamente utilizzarsi le graduatorie relative ai concorsi precedenti, ossia quelli del 1999 o addirittura del 1990, in quanto ancora in vigore. Non potrebbe infatti ritenersi, come sembrerebbe invece sostenere il Ministero, come da alcune voci di corridoio, che le graduatorie dei vecchi concorsi siano da ritenersi decadute con la pubblicazione del DDG 82/2012; in realtà la decadenza delle vecchie graduatorie può derivare solo in seguito alla pubblicazione delle nuove graduatorie del concorso 2012.
– per i posti e classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso, ove questi si concludano entro il 31 agosto, si utilizzeranno le relative graduatorie; in questo caso, qualora il numero di posti disponibili dovesse essere superiore al numero dei vincitori, i posti in esubero saranno assegnati alle GaE come precisato dal Ministero con la circolare 21/2013;
– per i posti e le classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso ma le cui procedure non saranno concluse entro il 31 agosto, nel caso in cui le graduatorie dei precedenti concorsi siano esaurite, secondo me i posti dovrebbero essere attribuiti tutti alle GaE, salvo operare le compensazioni in favore delle graduatorie del concorso ordinario con i posti disponibili per il prossimo anno scolastico. L’art.1 comma 2 della Legge 124/99 dispone infatti che “Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva”.
D. Chi sono allora i docenti interessati alle immissioni in ruolo?
R. Alla luce delle predette considerazioni, interessati alle assunzioni per l’a.s. 2013/2014 dovrebbero essere così articolate:
– i docenti inseriti nelle graduatorie dei precedenti concorsi (del 1999 o del 1990), sia per i posti e classi di concorso per i quali non sono stati banditi i nuovi concorsi nel 2012, sia per i posti e classi di concorso per i quali sono stati banditi i nuovi concorsi che però non si concluderanno entro il 31 agosto prossimo;
– i docenti inseriti nelle graduatorie dei nuovi concorsi banditi nel 2012 che si concluderanno entro il 31 agosto prossimo;
– i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
D. Cosa pensa nel caso in cui il Ministero non dovesse procedere all’assegnazione dei posti alle graduatorie dei vecchi concorsi per i posti e classi di concorso per cui non è stato bandito il nuovo concorso nel 2012. E anche per i posti e le classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso ma le cui procedure non saranno concluse entro il 31 agosto?
R. Il quadro che ho descritto a mio parere è quello più aderente alle disposizioni di cui alla legge 124/1999, la quale prevede che fino alla conclusione dei nuovi concorsi restano valide le graduatorie dei precedenti concorsi (e quindi quelle del 1990 e del 1999), anche se la nota operativa del Ministero nulla dice di specifico facendo presagire un autunno “caldo” per il possibile contenzioso che ne potrebbe scaturire. Destinare infatti ad incarico annuale, come sembrerebbe voler fare il Miur, i posti destinati alle graduatorie del concorso 2012 che, per mancata pubblicazione delle stesse entro il 31 agosto, dovessero rimanere non assegnati, danneggerebbe infatti i docenti inseriti nelle ancora valide graduatorie dei concorsi precedenti, i quali potrebbero rivolgersi al Giudice del lavoro per tutelare i loro diritti.