È stato firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, il decreto che autorizza le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020 – di 53.627 docenti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado.
Le operazioni di nomine in ruolo per le assunzioni sono già avviate da prima di ferragosto e saranno ultimate entro il 31 agosto 2019.
Tuttavia, ci pare importante fare chiarezza su un aspetto molto importante, nonchè molto richiesto dai nostri lettori, ovvero la compatibilità dell’assunzione a scuola con altri lavori.
Prima di iniziare, bisogna però ricordare che la scuola fa parte del comparto pubblico e pertanto è valido il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: lo stabilisce l’articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94.
Ciò significa che per essere immessi in ruolo bisogna essere non occupati, quindi se il destinatario di assunzione a scuola ha un contratto di lavoro in essere, questo deve cessare.
Esiste tuttavia un’alternativa: il futuro dipendente pubblico può richiedere il part-time, ovvero l’unica possibilità di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto, nel settore privato, oppure di poterne mantenere due contemporaneamente è quella di chiedere al momento della sottoscrizione del contratto, di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%,
Se si sceglie questa opzione sarà possibile mantenere contemporaneamente le due attività, purché non siano entrambe pubbliche.
Chi verrà assunto a scuola può anche seguire un’altra strada, ovvero quella dell’aspettativa.
Infatti, nel momento stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari o personali, che per motivi di studio. Ma solo per questi motivi: non è possibile infatti chiedere l’aspettativa “per mantenere un altro lavoro in essere”.
Infatti, come ricorda anche la Flc Cgil, il contratto nazionale di lavoro della scuola consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.
Bisogna evidenziare che per usufruire dell’aspettativa, è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto e non necessariamente la presa di servizio. Ma la conditio sine qua non è che non è possibile mantenere due attività lavorative contemporaneamente, ma è consentito effettuare un’altra esperienza. Il posto ottenuto a scuola, sarà conservato.
Facciamo ulteriormente chiarezza: chi è già impiegato nel settore privato, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scuola come docente o ATA, se volesse accettare tale posto prima deve risolvere
Non esiste invece incompatibilità fra assunzione a scuola e dottorato di ricerca o borsa di studio. Infatti, a tal proposito, è possibile richiedere un periodo di aspettativa, in base a quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011.
Solo il personale docente, con contratto a tempo indeterminato, può esercitare la libera professione, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).
Il contratto con l’azienda privata, e poi, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo indeterminato come docente o ATA, può richiedere l’aspettativa per 12 mesi.
Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra GAE e graduatorie di merito delle procedure concorsuali (Concorso 2016, Concorso straordinario per primaria e infanzia e Concorso 2018 per la scuola secondaria). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi.
Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRM del concorso straordinario per la primaria e l’infanzia e alle GRME del concorso 2018 per la secondaria. Saranno utilizzabili le graduatorie di merito dei concorsi pubblicate entro il 31 agosto.
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