In questo anno scolastico 2022-2023 il ministero dell’Istruzione con il DM 21 luglio 2022, n. 188 ha autorizzato l’immissione in ruolo anche per i docenti specializzati sul sostegno, presenti (proprio grazie al requisito della specializzazione) nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze.
La prima fase della loro assunzione prevede la stipula di un contratto a tempo determinato su posto vacante (al 31 agosto 2023). Tale percorso costituirà il cosiddetto anno di formazione e prova, normato dal recente Decreto Ministeriale n. 226 del 19 agosto scorso, con il quale il MI ha dettato “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.
Come abbiamo anticipato, il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, durante le quali il docente in prova verrà guidato da un tutor dello stesso istituto.
Oltre alle ore spese in classe come servizio il docente neoassunto dovrà anche formarsi per un totale di 50 ore, così organizzate:
A conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione dovrà esprimere un parere sul candidato nell’ambito di un colloquio relativo alle attività svolte e al portfolio professionale, la cui documentazione dovrà essere preventivamente consegnata al preside e al Comitato stesso, almeno cinque giorni prima del colloquio.
Il Comitato, durante il colloquio, verifica le competenze pedagogico-didattiche del docente attraverso un test finale che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico. In altre parole, la valutazione è effettuata da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato oltre che ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, anche a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente:
a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e
valutazione;
d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione
docente;
e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Ad esempio, durante il colloquio è valutata la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
Ricordiamo che il caso specifico delle immissioni in ruolo da Gps prima fascia è normato anche dal Decreto “sostegni-bis” (art. 59 commi 4-9, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) e dal Decreto “milleproroghe 2022” (art 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Dunque per questi docenti è necessario anche superare una prova disciplinare, che consiste – ci ricorda il sindacato Flc Cgil – in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell’infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell’Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. (Art. 8 DM 188/2022).
Sempre il sindacato Flc Cgil riepiloga quanto segue:
La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità; non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. Quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare: sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109. I quadri prevedono che la prova orale valuti la padronanza delle competenze metodologiche, di progettazione didattica e di valutazione a partire dall’analisi coerente e ragionata dell’esperienza di insegnamento disciplinare svolto nell’anno di formazione e di prova.
Calendari e organizzazione delle prove disciplinari: la convocazione dei candidati da parte dell’USR responsabile della procedura dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova, pertanto le procedure di valutazione dell’anno di formazione e prova dovranno essere espletate da parte delle istituzioni scolastiche secondo tempistiche compatibili con questa esigenza.
Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato.
È disposta l’aggregazione interregionale delle procedure nei casi in cui i candidati non siano più di cinquanta.
In caso di aggregazione interregionale delle procedure, il candidato che partecipa da una regione aggregata a quella in cui si svolge la prova orale può chiedere di svolere la prova in videoconferenza.
In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. I docenti che ottengono una valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e un giudizio positivo nella prova disciplinare vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio e confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato
In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi. In sintesi, in caso di valutazione negativa del percorso formazione e prova, il percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della prova disciplinare è prevista la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione del contratto a TI.
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