È stato firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, il decreto che autorizza le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020 – di 53.627 docenti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado.
Il decreto del Ministro Bussetti è accompagnato dalle istruzioni operative per le nomine e dai prospetti con la ripartizione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti.
Fra le istruzioni, ci sono quelle presenti nell’allegato A, il documento forse più importante.
Quali sono le graduatorie da utilizzare per l’assunzione dei docenti? Sappiamo che il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra GAE e graduatorie di merito delle procedure concorsuali.
Andando nello specifico e leggendo l’allegato A, evidenziamo che per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.
In base all’art. 399 del Dlgs.vo 297/94, nel caso in cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.
Questi posti saranno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
Nel caso in cui nell’anno scolastico 2018/19, non si sia provveduto ad effettuare le
nomine in ruolo dalle graduatorie di merito in quanto non ancora vigente la relativa
graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle
Graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle
nomine in ruolo per le procedure concorsuali.
Laddove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Inoltre, il Dlgs.vo n. 59/2017, all’articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018
convertito nella legge n. 96/2018, all’articolo 4, comma 1-ter, hanno previsto che in
caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della
Legge n. 296/2006 i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le
procedure concorsuali.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, le nomine in ruolo dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020, non saranno più disposte per ambiti disciplinari per effetto dell’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno prevista dall’art. 15 comma 3-ter del Decreto Legge n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013.
Infine, bisogna sottolineare che per quanto riguarda le nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con decreto dipartimentale n. 1546/2019), il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
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