Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con voto unanime, parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.
Ricordiamo che per l’anno scolastico 2022-2023 i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno iscritti in graduatorie Gps di prima fascia potranno essere immessi in ruolo con procedura straordinaria prevista dal DL Sostegni bis.
Ecco infatti cosa stabilisce l’articolo 5 ter del DL 228/2021:
Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.124.
Il CSPI accoglie positivamente la proroga dell’applicazione della procedura che riguarda le assunzioni sui posti vacanti e disponibili nelle scuole per l’anno scolastico 2022/23, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
Tuttavia precisa che l’espressione prova disciplinare (presente nell’articolo 59 del decreto-legge 73/2021) non è coerente con il profilo del docente su posto di sostegno.
A questo proposito il CSPI suggerisce di aggiungere, dopo le parole iniziali “La prova disciplinare” le parole “per la quale non è prevista la predisposizione di tracce da estrarre”, al fine di valorizzare l’esperienza del candidato ed evitare comportamenti difformi tra le commissioni rispetto all’intento della proposta normativa.
La prova consisterà in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell’allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell’infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell’Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.
I quadri di riferimento per la valutazione della prova sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per la valutazione della prova di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242.
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