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Immissioni in ruolo docenti e anno di formazione e prova. Le novità

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Il decreto 44 del 2023, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 nel recare: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.», all’art. 5 nell’affrontare le problematiche concernenti il mondo della scuola, tratta della procedura dei neo immessi in ruolo in tutti gli ordini e gradi di scuola e delle modalità come espletare l’anno di formazione e prova.

Procedura assunzioni

Eccezionalmente per l’anno scolastico 2023/2024 oltre a procedere all’assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi e delle GAE, l’articolo 5 stabilisce la possibilità di assumere dei docenti inseriti nelle GPS di prima fascia e, ove dovesse essere necessario, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Anno di formazione e prova

I docenti individuati quali aventi diritto al contratto a tempo determinato, esclusivamente nella provincia nella quale sono inclusi a pieno titolo, saranno sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Comitato di valutazione

Il personale docente, per superare il periodo di formazione e prova, dovrà dimostrare come le sue conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche si siano tradotte in competenze didattiche pratiche per le quali sarà valutato da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

Costituzione del comitato di valutazione

Il comitato di valutazione, a norma del comma 8 dell’art. 5 è costituito: dal dirigente scolastico, 3 docenti, due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori per il secondo ciclo d’istruzione oltre ad un membro esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

Superamento del periodo di formazione prova

Il superamento del periodo di formazione e prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Prova finale

Il personale docente in periodo di prova dovrà svolgere una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione. Il superamento del periodo di prova comporta la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e la conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Mancato superamento

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Docenti vincolati

I docenti che superano l’anno di formazione e prova saranno vincolati a prestare servizio nella scuola di assunzione per tre anni consecutivi compreso l’anno di formazione e prova svolto con contratto a tempo determinato.

Assegnazione provvisoria e utilizzazione

I docenti vincolati per un triennio non possono produrre domanda di trasferimento, ma possono fare domanda:
• di assegnazione provvisoria o utilizzazione soltanto nell’ambito della provincia in cui sono stati assunti;
• di supplenza annuale per altre classi di concorso o tipologia di posto purché siano in possesso del titolo di studio .

Quando non si applica il vincolo

Il vincolo triennale non si applica al docente che dovesse essere perdente posto, al docente con grave disabilità o che sia referente di un familiare o convivente con grave disabilità (si ricorda che dal 13 agosto 2022 è stata soppressa la figura del referente unico)