Viene anche evidenziato che nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99, da attribuire sia con riferimento al concorso per esami e titoli sia alle graduatorie a esaurimento, e che agli immessi in ruolo viene assegnata una sede provvisoria al fine di consentire poi l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all’a.s.2014/2015.
Inoltre, viene ricordato che il personale docente assunto a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2011/2012 non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per la durata di un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal Ccni 11 marzo 2013 concernente la mobilità del personale docente.