Gli ultimi approcci giurisprudenziali hanno evidenziato un’ennesima falla dell’algoritmo utilizzato per le immissioni in ruolo e per le assegnazioni delle supplenze.
I docenti con un’invalidità superiore ai 2/3 (dunque oltre il 66%) hanno diritto ad una riserva per le assunzioni, pari al 7%, calcolata sull’organico provinciale funzionante per quella determinata classe di concorso (l. n. 68/1999).
La legge 104/1992 prevede inoltre che tali docenti hanno diritto di scegliere la sede.
Dispone in tal senso l’art. 21 Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Più che di un errore dell’algoritmo, bisognerebbe parlare di un errore di chi lo ha predisposto.
Fatto sta che nelle procedure di nomina (in ruolo o per supplenze) l’algoritmo tiene conto della riserva, ma non del diritto alla scelta della sede.
Della questione si è recentemente occupato il Tribunale di Gela (proc. n.1029/2023, ordinanza del 27 novembre 2023).
Si trattava di una docente precaria (addirittura “saltata” dall’algoritmo perché considerata “rinunciataria”) alla quale non era stata assegnata nessuna delle sedi richieste, attribuite ad altri docenti che non vantavano alcuna precedenza.
La docente, premesso di essersi già rivolta al Tribunale di Caltanissetta per le stesse ragioni e di aver ottenuto un provvedimento favorevole nel precedente anno scolastico, chiedeva – oltre all’assegnazione della sede- la condanna del Ministero per “lite temeraria” per aver pervicacemente ignorato le decisioni della Magistratura.
Il Tribunale accoglieva il ricorso d’urgenza, con una pesante condanna del Ministero alle spese processuali, oltre ad un’ulteriore condanna per lite temeraria.
Ancora più recente la decisione del Tribunale di Vasto (sentenza n. 145 del 4 aprile 2024) che si è occupato di un caso analogo, relativo stavolta alle immissioni in ruolo.
Anche in questo caso, il Ministero si era limitato a disporre l’accantonamento dei posti “in coda” in favore dei docenti invalidi, negando così il diritto alla scelta prioritaria della sede previsto dalla l. n. 104/1992.
La docente gravemente invalida si era dunque vista assegnare una sede molto distante dal proprio domicilio, tanto da trovarsi costretta a rinunciare ad un contratto a tempo pieno e ad optare per un part-time, non essendo fisicamente in grado di sopportare – oltre al carico di lavoro- anche le ore di viaggio per raggiungere la sede.
Il Tribunale di Vasto, rilevato che l’Amministrazione nulla aveva dedotto in ordine al mancato rispetto delle disposizioni previste dall’art. 21 della l. n. 104/1992, ha accolto il ricorso, ordinando all’intimata di assegnare alla docente ricorrente una delle sedi (allora)1 disponibili sulla base delle preferenze indicate nella domanda.
Immissioni in ruolo tutte da rifare.
1 Ci si riferisce alle immissioni in ruolo dell’a.s. 2022/23.
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