In allegato al decreto n. 158 che disciplina le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/25, compaiono come ogni anno le “Istruzioni operative” diramate dal Ministero alle strutture territoriali.
La legge n.104: questa sconosciuta
Sembrerebbe che i tecnici del Ministero – nonostante la lunga esperienza- non abbiano ancora chiaro il senso e il tenore della legge che tutela i lavoratori disabili.
Istruzioni contra legem
Si legge infatti nelle istruzioni operative “Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia”.
Si tratta di un’affermazione del tutto singolare che non trova fondamento in alcuna disposizione normativa.
In sostanza, secondo il Ministero, il beneficiario delle precedenze previste dalla legge 104 avrebbe diritto di scegliere la sede di lavoro, ma non la provincia.
Una disposizione del tutto irragionevole
Pensiamo a Regioni come la Lombardia, la Sicilia, la Puglia, la Sardegna, nelle quali il raggiungimento di una sede può richiedere diverse ore di viaggio.
In questi casi, l’Amministrazione consente al beneficiario della legge 104/1992 di scegliere la sede di lavoro, nella provincia assegnata dall’Amministrazione stessa.
Dunque, quando la distanza tra le possibili sedi di servizio è tutto sommato modesta (all’interno della provincia) si applica la legge n.104, mentre quando la distanza è incolmabile, con ore di viaggio giornaliere, la legge non trova applicazione.
La posizione della Magistratura
In tutti i casi in cui i dipendenti si sono rivolti alla Giustizia (ex multis, ordinanza G.d.l. Tribunale di Teramo del 2013, ordinanza collegiale Tribunale di Teramo 2013, Tribunale di Bologna n. 392 del 26 maggio 2021), il Giudice del lavoro ha disapplico la disposizione.
Un’inaccettabile discriminazione
Peraltro, i benefici della legge 104, riguardano sia i lavoratori disabili, sia coloro che assistono quali “referente unico” un soggetto disabile in condizione di gravità.
Consentire l’assistenza solo all’interno della provincia, ma negarla al di fuori della provincia, si traduce in un’ingiusta e incomprensibile discriminazione tra soggetti disabili, in aperta violazione di diritti costituzionalmente garantiti.
Non bisogna dimenticare che la ratio della l. n. 104/1992 non è tanto quella di tutelare il lavoratore che assiste il soggetto disabile, ma di consentire al soggetto disabile di fruire di un’assistenza che il nostro sistema di welfare non è in grado di fornire, delegando il familiare a prestare quel servizio che il soggetto disabile ha diritto di ricevere.
Una prassi contra legem
Ciò che stupisce è che nonostante la palese illegittimità e le chiarissime posizioni della Magistratura, questa nota continua ad essere diramata da anni, senza che nessuno si degni di intervenire.