Molti precari si stanno chiedendo, in questi giorni caldi per le assunzioni, quale sarà lo scenario futuro per immissioni e supplenze, fatto da cui dipendono tante scelte nel presente.
Max Bruschi, ispettore ministeriale ed ex consigliere del ministro Gelmini, prova a tracciare un ipotetico quadro.
Scrive Bruschi sulla sua pagina facebook: “L’anno prossimo è un anno sostanzialmente di passaggio. Ma quale potrà essere l’assetto “a regime” a decorrere dal 2016/17? Faccio una prima nota, in attesa di un approfondimento sulle possibili prospettive.
Ogni istituzione scolastica avrà un proprio organico dell’autonomia, costituito dai docenti già incardinati sulla sede, scelti dagli albi o, in caso di inadempienza dei DS o di mancato incontro tra domanda e offerta, assegnati dagli AT, presumibilmente sulla base dei consueti criteri. La prima cosa che è opportuno precisare è che l’organico NON è a canne d’organo. E’ formato da posti sul curricolare, posti sul potenziamento, posti SOS, ma l’attribuzione degli incarichi sulle prime due categorie è di competenza del DS, che dovrà coprire, innanzitutto, i posti curriculari.”
E le assunzioni future? Ci saranno e “il testo della legge è inequivocabile: ai sensi dei commi 109 e 114, le assunzioni sono disposte su TUTTI i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, tenendo ovviamente conto dei piani triennali delle istituzioni scolastiche. Ricordo che la consueta norma sulle “facoltà assunzionali”, che rende il MEF arbitro del contingente, non può prescindere dalla sentenza Mascolo.
Se dovessero essere autorizzati posti inferiori al dovuto, ci sarebbero gli estremi per l’apertura di una procedura di infrazione in sede comunitaria. Vorrei che fosse chiaro, innanzitutto alla tecnostruttura. Perché in caso di mancata ottemperanza alle Direttive europee e conseguenti sanzioni, ci potrebbero essere gli estremi per adire la Corte dei Conti.”
Con quali criteri verranno fatte le assunzioni? Bruschi conferma: “Quanto al “come”, il comma 109 ribadisce e conferma la valenza dell’articolo 399 del testo unico. Dunque, doppio canale, sino ad esaurimento delle graduatorie ex permanenti. Quanto al canale “concorsuale”, resta determinato dal testo unico, sino all’eventualissimo esercizio della delega sui “corsi concorsi”, che comunque non potrà decorrere prima dello spirare della validità delle GM del futuro concorso 2015.”
E le supplenze? Molti si chiedono se esisteranno ancora: “Sulle supplenze, l’utilizzo dell’organico dell’autonomia dovrebbe, oltre che azzerare le supplenze sino a 10 giorni, ridurre a partire dal 16/17 a una dimensione fisiologica i contratti a tempo determinato “lunghi”, perché l’organico è concepito per far fronte alla maggior parte delle esigenze dell’istituzione scolastica e perché i posti da turn over dovrebbero essere riempiti con nuove assunzioni.
Restano ovviamente le supplenze su posti ‘vuoti’ tra un concorso e l’altro, dovuti ad assenza di aspiranti su una determinata classe di concorso; le supplenze per situazioni contingenti e imprevedibili (maternità, malattia lunga, etc). E andrà rivista la “costruzione amministrativa” e terminologica della differenza tra organico di fatto e organico di diritto: esiste l’organico dell’autonomia. I posti in più eventualmente necessari per formare nuove classi lo possono essere solo “medio tempore”, evitando l’incancrenirsi di assurdità che non hanno più ragion d’essere, neppure economica, viste le sentenze sulle “ricostruzioni di carriera”.”
Bruschi commenta anche il problema dell’utilizzazione di docenti su classi di concorso in assenza del titolo. da ispettore dichiarandosi ferocemente contrario, “per ovvi motivi didattici, ma così il Parlamento ha deciso. Trattasi di “facoltà” e non di obbligo da parte del DS, e sarebbe opportuno che la norma disciplinasse, invece, l’utilizzo sulla SOLA base delle abilitazioni e specializzazioni possedute.”
La modalità di assegnazione delle supplenze sarà invariata: “Quanto al “come”, la materia supplenze non è stata toccata, come procedure, dalla L. 107/2015. Metto da parte la questione 36 mesi, sulla cui dubbiosissima legittimità mi sono già pronunciato. Dunque, si scorre prima da GAE, poi da GI. Se posso suggerire una modifica immediata, sarebbe opportuno che le supplenze da GI fossero assegnate, una volta costituiti gli ambiti, da graduatoria di ambito territoriale, superando la roulette delle 10/20 scuole. Aggiungo che la priorità di utilizzazione di personale di ruolo su posti curricolari non esime dal disporre supplenze sui posti “di potenziamento”… Sono escluse le supplenze brevi, non le lunghe.”
Infine a chi gli chiede perché non separare le fasi B e C e perché chi ha un punteggio alto deve avere il ruolo in un’ altra provincia e poi chi ha un punteggio inferiore può avere il ruolo nella propria provincia grazie alla fase C, Bruschi chiarisce che la priorità è la copertura dei posti vacanti e disponibili. La ratio è quella, a prescindere dall’esecuzione. E, ovviamente, i vacanti e disponibili ho bisogno di averli subito.
Una buona occasione, questa riforma renziana, per costruire un sistema fisiologicamente sano, così conclude Max Bruschi. Anche se molti non sembrano d’accordo…