Molti docenti precari della scuola secondaria, che ambiscono ad entrare in ruolo, si stanno chiedendo come funzionerà l’immissione in ruolo 2020/2021 e in quale provincia sia più conveniente, considerando l’incrocio della classe di concorso con i dati delle graduatorie esaurite, sia per presentare domanda per il concorso ordinario 2020 sia per il concorso straordinario 2020. Ci sono insegnanti che si chiedono, inoltre, dove potrebbe essere più conveniente presentare domanda per aderire alla “Call veloce“, sempre in funzione delle suddette graduatorie esaurite.
Grazie alla sintesi realizzata da un sindacato rappresentativo, La Tecnica della Scuola è in grado di proporre la situazione delle GaE provinciali prima dell’immissione in ruolo 2019-2020. Ebbene, la sintesi dei dati era la seguente: Numero di aspiranti inseriti nella GAE.
Inoltre, la situazione delle GM 2016 e GM 2018 prima dell’immissione in ruolo 2019-2020 era la seguente: Numero aspiranti Graduatorie Merito Regionali 2016 e 2018.
Ma a cosa servono questi numeri? Lo spieghiamo subito. Se, per esempio, un docente deve scegliere la regione per fare il concorso straordinario 2020 per la classe di concorso A001 (Arte e immagine per la scuola secondaria di I grado) deve sapere che mentre in Calabria ci sono almeno 100 aspiranti al ruolo dalle GM 2018 e in Sicilia ci sono almeno 200 aspiranti, in Lombardia non ci sono aspiranti nelle GM di A001; mentre nelle GaE di Reggio Calabria ci sono ancora circa una cinquantina di candidati al ruolo, in quelle di Como ci sono “zero” aspiranti. Queste tabelle danno quindi il senso della situazione delle graduatorie prima dell’ultima “infornata” in ruolo del 2019/2020.
Ricordiamo che le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 avverranno sulla equi-ripartizione tra Graduatorie di Merito Regionali e GaE provinciali.
Il 50% dei posti sarà dato alle Graduatorie dei concorsi 2016 e l’altro 50% alle Graduatorie ad Esaurimento provinciali.
Se le graduatorie del concorso 2016 fossero esaurite, il 50% riservato alle GM andrebbe per l’80% alle graduatorie 2018 e l’altro 20% a quelle del concorso 2020.
Nel caso, invece, le graduatorie del concorso 2018 risultassero esaurite, passerebbe tutto al concorso 2020, sempre che sia stato già espletato per settembre 2020: i posti non assegnati potranno infatti essere assegnati all’inizio del nuovo anno scolastico tramite la cosiddetta ” Call veloce”.
I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi e delle GaE potranno, su base volontaria, presentare istanza on line per aspirare al ruolo sui posti di una o più province di una sola regione, diversa da quella di attuale appartenenza, per ciascuna graduatoria di provenienza.
Questa opportunità verrà concessa a tutti i docenti, dall’infanzia alla primaria e dalla secondaria di I grado a quelli della secondaria di II grado, che siano inseriti nelle GaE o in una graduatoria dei concorsi ordinari o straordinari attualmente in vigore.
La suddetta istanza è presentata dal docente aspirante al ruolo tramite il sistema Polis (Presentazione On Line delle Istanze del MIUR) e le immissioni in ruolo sono effettuate entro il 10 settembre di ciascun anno.
E’ anche importante ricordare che l’avvenuta immissione in ruolo comporterà, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.
La normativa di riferimento è l’art.1, comma 17, della legge 159 del 20 dicembre 2019, che riproponiamo qui di seguito:
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59. L’immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l’aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.
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