Quando si fanno le immissioni in ruolo a distanza e in tutta fretta, a volte vengono fatte delle nomine dubbie che prendono la strada del contenzioso,
Succede all’USR Abruzzo dove, una docente aspirante al ruolo dalla graduatoria GM 2018 della scuola primaria, viene individuata per l’immissione su un posto lingua e non su posto comune. La docente però non ha superato l’esame di lingua e risulta non idonea per l’insegnamento della lingua inglese.
Nonostante l’inidoneità all’insegnamento su posto lingua, l’Amministrazione dell’Ufficio Scolastico abruzzese decide di inserirla in ruolo proprio su posto lingua.
La docente, attraverso il suo legale, contesta l’affermazione secondo cui l’operazione di assunzione sul posto di lingua inglese sarebbe corretta, pur
essendo inidonea all’insegnamento di detta lingua.
L’art. 10, comma 5, del D.P.R. n.81/2009, posto dall’Amministrazione a fondamento della presunta legittimità del provvedimento, prevede, afferma il legale della docente, espressamente che i docenti possano insegnare la lingua inglese (peraltro non come “specialisti”) solo a seguito della frequenza di un corso di formazione di durata triennale.
In via transitoria, la stessa norma prevede la possibilità che i medesimi siano impiegati “preferibilmente nelle prime due classi” e “assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica” dopo il primo anno di formazione.
Lo stesso CCNI sulla mobilità, all’art. 9, comma 3, stabilisce che “i posti per
l’insegnamento della lingua inglese sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese”.
L’USR Calabria, diversamente da altri USR, ha concesso ad una riservista legge 68/99 non solo di entrare in ruolo scalando numerosi posti nella graduatoria del concorso straordinario 2018, ma anche di scegliere la provincia. Il metodo utilizzato dall’USR Calabria è stato contestato da altri candidati che hanno agito con ricorso d’urgenza per avere la rettifica dell’atto della scelta della provincia che non spetta al riservista.
Come abbiamo già detto in altri articoli, per quanto riguarda le nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7, non opera riguardo alla scelta della provincia.
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