La relazione tecnica funzionale alla conversione in legge del DL Sostegni bis, specifica l’ammontare delle remunerazioni dei commissari e dei presidenti di commissione nell’ambito delle procedure di immissione in ruolo del personale docente (di posto comune e di sostegno), a cominciare dalle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.
La Relazione Tecnica (RT) evidenzia che a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici ammontano a:
b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,10 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;
b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;
b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;
b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro.
La relazione tecnica calcola un totale di 636 commissioni regionali organizzate per classe di concorso.
Sul comma 7 dell’articolo 59 del DL Sostegni bis si fa riferimento al percorso annuale di formazione iniziale e prova che è seguito da una prova disciplinare (che viene superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità) valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
La Relazione Tecnica evidenzia che la disposizione comporta oneri, per l’organizzazione di tale prova, ma i compensi alle commissioni sono comunque inferiori a quelli che occorrerebbe sostenere per coprire la medesima quantità di posti attraverso il concorso ordinario.
La disposizione in questione, infatti, prevede un’unica prova, alla quale partecipano tanti candidati quante sono le facoltà assunzionali autorizzate che è stato possibile utilizzare nel limite delle iscrizioni utili nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
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