Con decreto n. 59 del 23 luglio 2004, il Miur ha approvato la suddivisione dei posti tra docenti, personale educativo ed Ata, confermando, in pratica, quanto era già stato preventivato: 12.500 posti per docenti ed educatori (esattamente, 12.363 saranno le assunzioni relative ai docenti e 137 quelle inerenti il personale educativo) e 2.500 posti per il personale Ata.
Contemporaneamente al decreto n. 59/2004, sono stati inviati alle Direzioni regionali i singoli contingenti attribuiti ai vari ordini di scuola, ai diversi profili/classi di concorso e le istruzioni operative distinte per insegnanti e Ata.
I criteri adottati non soddisfano del tutto i sindacati, che lamentano, peraltro, la mancata corrispondenza con alcuni passaggi che lo stesso Ministero aveva illustrato durante i vari confronti con le stesse organizzazioni sindacali. Innanzitutto, il numero di assunzioni viene ritenuto assolutamente inadeguato rispetto al numero di posti disponibili; a tal proposito la Cgil-Scuola sottolinea che "si tratta di una precisa scelta politica di questo Governo che attraverso la precarizzazione del lavoro abbassa la qualità della scuola pubblica e si mantiene mano libera per i futuri tagli di organico".
Inoltre, si fa notare che viene penalizzato il personale Ata (in particolare i collaboratori scolastici), visto che i criteri proposti dal Miur per la ripartizione del contingente prevedono per il personale Ata soltanto il 2,7% di assunzioni rispetto ai posti liberi. Non è che vada molto meglio per docenti ed educatori, per i quali le assunzioni rispetto ai posti liberi sono nell’ordine del 18,6%.
Queste percentuali valgono anche a livello provinciale e prevedono il recupero dei resti a favore delle classi di concorso e dei profili a bassa rarefazione territoriale.
Sui posti che si rendono disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente o Ata già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe di concorso, o profilo, i competenti Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza dei nominati. Ciò potrà almeno garantire il mantenimento di 15.000 effettive assunzioni di precari.
Le nuove assunzioni si effettueranno a conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione del personale già di ruolo e l’assegnazione della sede avrà carattere provvisorio con raggiungimento della sede definitiva dal 1° settembre 2005. Per i primi tre anni dalla data dell’assunzione non sarà possibile chiedere il trasferimento interprovinciale
In particolare, per i docenti i posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 e le graduatorie permanenti, di cui alla legge 124/1999 (per le classi di concorso per le quale non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999 vanno utilizzate le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, così come previsto dall’art 1, comma 4, della legge n. 124/99). I docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari avranno la precedenza nella scelta della sede rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie permanenti di I e II fascia e quindi di III fascia. Anche l’assegnazione su posti di sostegno sarà ripartita a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti (i docenti nominati su posto di sostegno avranno l’obbligo di permanere per 5 anni su tale tipologia di posto).
In "Ulteriori approfondimenti" è pubblicato il D.M. n. 59 del 23 luglio 2004, in coda al quale sono riportati gli Allegati A (Istruzioni operative docenti) e B (Istruzioni operative Ata); all’interno del D.M. n. 59/2004 è possibile visionare, cliccando su appositi link, le tabelle di distribuzione per provincia e per ordine e grado di scuola dei posti relativi a insegnanti, educatori e personale Ata (per quanto concerne i docenti, sono riportate anche le specifiche tabelle in relazione alle classi di concorso inerenti le discipline delle scuole seconarie di I e di II grado).