L’anno scolastico è cominciato ufficialmente e gli insegnanti neoassunti sono alle prese con i primi giorni di attività. Anche se probabilmente il passaggio da precari a docenti di ruolo mantiene inalterati la maggior parte di obblighi e delle informazioni, i nuovi insegnanti a tempo indeterminato scrivono alla redazione de La Tecnica della Scuola, o chiedono nei gruppi Facebook, alcune precisazioni. Fra queste, spicca il quesito in merito a quanto ammonta lo stipendio dei docenti assunti in ruolo.
Il trattamento economico di base, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale, prevede una progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio.
Il personale neo assunto a tempo indeterminato percepisce lo stipendio iniziale. Al momento della ricostruzione di carriera, dopo il superamento del periodo di prova/anno di formazione, sarà inquadrato nello scaglione corrispondente all’anzianità di servizio valutabile.
Bisogna ricordare che il nuovo CCNL stabilisce anche la misura del salario accessorio per alcuni voci, come ad esempio la retribuzione professionale docente, il compenso individuale accessorio per gli ATA, indennità di amministrazione per i DSGA, ecc., mentre, invece, per quanto riguarda il contratto integrativo di istituto, questo stabilisce i compensi per chi è disponibile a svolgere un monte ore maggiore rispetto all’orario obbligatorio o assume particolari incarichi o partecipa alle attività del Piano d’Offerta Formativa.
(TABELLA FLC CGIL)
La riforma del sistema pensionistico del 1995, prevede che i lavoratori
possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione
integrativa. Questa pensione si costruisce aderendo ad un
fondo di previdenza complementare. Nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO).
I lavoratori neo assunti, hanno certamente grande interesse verso la pensione complementare. L’adesione ad Espero, infatti, per il personale neo assunto di ruolo, è indispensabile in quanto la pensione erogata dall’INPDAP (ora INPS) a questi lavoratori sarà decisamente inferiore all’ultimo stipendio percepito.
Ad ESPERO possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo
indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. L’adesione al fondo è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere scaricato o compilato online).
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