Il tema delle immissioni in ruolo sui posti di Quota 100 suscita molto interesse fra i nostri lettori che ci hanno inviato diverse domande alle quali cerchiamo di dare qui una risposta.
1) Le immissioni in ruolo su posti di Quota 100 riguardano il solo personale docente?
Sì, il personale ATA é escluso da queste immissioni in ruolo.
2) Sarò immessa in ruolo su posti di Quota 100 per la medesima classe di concorso per la quale quest’anno ho ottenuto una supplenza annuale al 30 giugno, poiché l’immissione in ruolo ha la decorrenza giuridica primo settembre 2019, come mi sarà considerato quest’anno di servizio?
Ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità quest’anno le vale come anno di ruolo a tutti gli effetti, per la mobilità, ai sensi delle due tabelle di valutazione dei titoli, l’anno 2019/20 le sarà valutato 6 punti sia nei trasferimenti a domanda, sia nei trasferimenti d’ufficio, sia nella graduatoria interna di istituto.
L’anno 2019/20, essendo stato prestato per la medesima classe di concorso per la quale a breve sarà immessa in ruolo, le dovrebbe valere anche come superamento dell’anno di prova.
3) Ho sentito parlare, a proposito di queste immissioni in ruolo di compensazione, cosa significa?
Se durante le immissioni in ruolo 2018/19 sono state conferite nomine in ruolo ai docenti inseriti in GAE oltre il 50% dei posti per mancanza di graduatorie di merito, deve essere effettuata una restituzione ( compensazione) alle GR.ME. al netto della restituzione già operata con le nomine dell’estate 2019.
Ricordiamo inoltre che in caso di posto dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata la scorsa estate.
4) Sono interessata al part time, posso chiederlo con queste immissioni in ruolo su posti di Quota 100?
Certamente, lo prevede la legge 183/2000, ovviamente se ne ricorrono i requisiti, può stipulare un contratto in regime di part time che decorrera’ dal prossimo primo settembre.
5) Sono un docente inserito in Gae e a giorni sarò assunto sui posti di quota 100, sono beneficiario della Legge 104/92, vorrei sapere come sarà disciplinato l’ordine delle precedenze previste da tale legge nella scelta della sede.
L’assegnazione della scuola , che sarà la sede definitiva, é assicurata prima ai beneficiari dell’art. 21, poi a quelli dell’art. 33 comma 6 e infine a quelli beneficiari dell’art. 33 commi 5 e 7.
Le precedenze vengono riconosciute e documentate ai sensi dell’art.13 del Contratto Integrativo sulla Mobilità dei docenti di ruolo a cui si rinvia.
Precisiamo che il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno, relativamente a qualsiasi ordine e grado di scuola, é obbligato a permanere su tale tipologia di posto per 5 anni.
Il docente che rinuncia a una proposta su tale tipologia di posto potrà accettare per lo stesso anno una nuova proposta per altri insegnamenti sulla medesima o altra graduatoria anche nella stessa provincia.
Sono esclusi dalla scelta i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione con il D.M. 21/05 i quali possono essere nominati in ruolo solo sui posti di sostegno.
Ricordiamo infine che le precedenze di cui alla legge 104/92 non si applicano per la scelta della provincia nelle procedure concorsuali svolte su base regionale e che prevedono la preventiva scelta della provincia ma solo nella scelta della sede ( scuola) nell’ordine e secondo le modalità indicate nella Faq n. 5.
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