Le distribuzioni percentuali dei posti da destinare ai nuovi ruoli per l’anno scolastico 2022-2023, si stanno calcolando proprio in questi giorni. In buona sostanza il MEF ha autorizzato l’immissione in ruolo su 94.130 posti e i contingenti per regione, ordine di scuola, classe di concorso e per singola provincia sono ormai cosa fatta.
I posti disponibili per le immissioni in ruolo vengono assegnati al 50% alle GAE e l’altro 50% alle GM dei concorsi.
Mentre per il 50% delle GaE è facilissimo individuare, nel caso non siano esaurite le graduatorie, gli immessi in ruolo, cosa più difficile accade per le GM. Il 100% del 50% delle GM dovrebbe essere destinato ai “vincitori” del concorso 2016, ma nemmeno uno di questi posti può essere dato agli idonei del concorso 2016, in quanto le graduatorie restano valide unicamente per coloro che hanno vinto il concorso ordinario 2016. Quello che eventualmente resta disponibile, magari anche tutto per esaurimento delle gradutorie dei vincitori del concorso 2016, andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018), compresi gli elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).
Quello che dovesse restare disponibile, andrebbe infine alla call veloce.
Incominciamo con il dire che i posti destinati al concorso straordinario bis. che si sta svolgendo con fatica nel mese di luglio, ma che potrebbe non vedere la pubblicazione delle graduatorie di merito in tempi brevi, saranno accontonati.
Ecco come avviene la ripartizione percentuale per la scuola secondaria di I e II grado: Il 50% va ovviamente alle GaE e l’altro 50% va alle GM.
Tra le GM hanno assoluta precedenza per il 100% dei posti disponibili, i vincitori del concorso ordinario 2016.
Quello che resta dovrebbe andare nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018).
Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) e concorso ordinario (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che in entrambe le graduatorie sono stati inseriti gli idonei, che stante la capienza di posti potranno accedere alle assunzioni.
Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).
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