Categorie: Personale

Impossibilità a prestare servizio per calamità? Non c’è obbligo di recupero

Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) può essere assimilata alla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile.

Lo rende noto la Flc-Cgil che in questo modo fa chiarezza all’interno di un ginepraio di norme che talvolta vengono pure inventate o adottate alla carlona.

La norma, secondo il sindacato, è inserita nell’art. 1256 del cod. civile che afferma: “ L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.

 

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Al successivo art. 1258 sempre del cod. civile, si legge: “ La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .

Da quanto sopra si evince chiaramente, spiega Flc-Cgil,  che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore (docente o ATA che sia), per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione.

Di conseguenza la chiusura della scuola per allerta meteo, o per una nevicata straordinaria, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile.

Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui sia il docente, che il personale ATA, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile e, quindi, non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

Inoltre va ricordato che è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico per la quale, il  comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico. Su questo aspetto, nel febbraio 2012, in occasione della chiusura delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata, il MIUR emise una nota in cui specificò che, “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”. 

In conclusione:

         nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa;

         è fatta salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.

La Flc mette pure a disposizione un fac simile di lettera da inviare all’amministrazione qualora venisse richiesto il recupero per la mancata prestazione lavorativa 

Pasquale Almirante

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